Proroga di competenza e titoli obbligazionari: chiarimenti da Lussemburgo

Una clausola attributiva di giurisdizione a un giudice di uno Stato membro, inserita nei contratti di emissioni di titoli obbligazionari, produce effetti anche nel caso di secondo trasferimento dall’emittente a un acquirente attraverso un intermediario solo se è indicata espressamente l’accettazione della clausola o se c’è un rinvio espresso al prospetto di prestito. Lo ha chiarito la Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza depositata il 20 aprile nella causa C-366/13 (C-366:13). E’ stata la Corte di cassazione italiana a rivolgersi a Lussemburgo per alcuni chiarimenti sull’individuazione del giudice competente secondo il regolamento n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (sostituito dal regolamento n. 1215/2015). Al centro della controversia nazionale, l’azione di una società di intermediazione mobiliare italiana contro una banca d’affari tedesca che aveva lanciato sul mercato un programma di emissione di titoli obbligazionari indicizzati ad alto rischio. Nel prospetto di emissione era indicato come giudice competente a dirimere le controversie, in via esclusiva, quello inglese. La società italiana aveva sottoscritto il prestito attraverso una società di intermediazione finanziaria inglese che aveva ceduto i titoli sul mercato secondario. A causa del mancato pagamento della quota degli interessi maturati, la società italiana era stata messa in liquidazione e aveva avviato un’azione dinanzi al giudice italiano. La banca d’affari tedesca aveva contestato la giurisdizione dei tribunali italiani perché nella clausola attributiva di competenza contenuta nel prospetto erano indicati i tribunali inglesi.

Prima di tutto, la Corte Ue ha precisato che  le  clausole incluse nelle condizioni generali di vendita predisposte da uno dei contraenti possono avere effetto solo se nel contratto è richiamata espressamente la clausola. E’, poi, indispensabile che le parti abbiano dato espressamente il proprio consenso, manifestandolo in maniera chiara e precisa. Se la clausola è contenuta nel prospetto redatto dall’emittente del titolo, ma non è poi ripresa negli altri documenti contrattuali, la proroga di competenza non può produrre effetti. Tuttavia, se la società che ha sottoscritto i titoli sul mercato secondario conosceva il prospetto e, quindi, la clausola era facilmente accessibile, l’attribuzione di competenza iniziale conserva valore. Spetta al giudice nazionale accertare l’effettiva conoscibilità della clausola, tenendo conto anche degli usi commerciali nel settore.

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