Proroga di giurisdizione per rinunciare all’eredità del minore: applicabile il regolamento n. 2201/2003 – Prorogation of jurisdiction to renounce of inheritance on behalf of a child: applicable regulation No. 2201/2003

Via libera alla proroga di competenza e alla scelta di un giudice diverso da quello della residenza abituale del minore per due genitori, di diversa nazionalità, che vogliono ottenere l’autorizzazione alla rinuncia dell’eredità di cui è destinataria la propria figlia. La scelta del giudice, infatti, può avvenire in modo implicito, anche senza un accordo scritto, a condizione che sia salvaguardato l’interesse superiore del minore. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza del 19 aprile nella causa C-565/16 su rinvio pregiudiziale di un giudice greco (C-565:16). Quest’ultimo aveva dubbi sulla propria competenza relativa all’azione di due genitori – padre italiano e madre greca – residenti con la figlia, cittadina greca, in Italia, che avevano presentato una richiesta di autorizzazione a rinunciare, per conto della figlia, all’eredità del nonno materno. Questo anche per il timore di azioni di risarcimento danni nei confronti della minore visto che il de cuius era stato condannato per tentata frode. Importante la precisazione della Corte Ue: la richiesta di autorizzazione alla rinuncia all’eredità del minore, che impone l’intervento del giudice tutelare, non è da inquadrare nella materia successoria perché è “conseguenza diretta dello stato e della capacità dei figli minori”, in quanto misura di protezione nell’amministrazione dei suoi beni. Il procedimento di successione – osserva la Corte – non è determinante per inquadrare la misura nel diritto delle successioni. Così, è applicabile il regolamento n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, che esclude dal proprio ambito di applicazione le successioni. Il regolamento individua come giudice competente, tra gli altri, quello della residenza abituale del minore, ma ammette la possibilità per le parti di scegliere il giudice. Una possibilità – scrive la Corte – che può realizzarsi in modo implicito e univoco con una domanda congiunta, anche senza accordo espresso. A patto, però, che anche il pubblico ministero, parte nel procedimento, sia d’accordo e che la proroga sia nell’interesse superiore del minore.

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