E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta ufficiale di ieri, la legge 18 giugno 2015 n. 101 con la quale l’Italia ha proceduto alla ratifica e all’esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all’Aja il 19 ottobre 1996 (ratifica). La Convenzione si applica alle questioni relative all’attribuzione, all’esercizio e alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale; al diritto di affidamento; alla tutela del minore, nonché alla curatela e agli istituti analoghi; all’amministrazione, alla conservazione o alla disposizione dei beni del minore; al collocamento del minore in una famiglia di accoglienza o in istituto o alla sua assistenza legale tramite kafala che, però, è stata stralciata dalla legge di esecuzione (si veda il post http://www.marinacastellaneta.it/blog/kafala-disegno-di-legge-per-disciplinare-gli-effetti-in-italia.html). Restano fuori dalla Convenzione l’accertamento dello stato di filiazione, gli obblighi alimentari, l’adozione e la materia dell’asilo o dell’immigrazione. La Convenzione, in vigore sul piano internazionale dal 1° gennaio 2002, ratificata da 41 Stati (tra i Paesi Ue mancava solo l’Italia) utilizza come criterio di collegamento principale quello della residenza abituale del minore utilizzato come titolo di giurisdizione e per individuare la legge applicabile. La legge n. 101 ha individuato come “Autorità centrale” la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Come chiarito nella relazione illustrativa, l’Italia ha ritenuto di “dettare specifiche norme di adeguamento dell’ordinamento interno sia con riferimento a profili concernenti il riconoscimento di alcune misure di protezione, sia per la necessità di modificare la legge 31 maggio 1995, n. 218, recante riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato”.
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