Pubblicata la quinta direttiva sulla lotta al riciclaggio – Fifth Money Laundering Directive Published in the EU Official Journal

C’è tempo fino al 10 gennaio 2020 per recepire la quinta direttiva Ue sulla lotta al riciclaggio. Sono state pubblicate, infatti, sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 156 del 19 giugno 2018, le nuove regole contenute nella direttiva 2018/843 del 30 maggio 2018 che modifica la 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE. Un testo innovativo, che introduce, per la prima volta, la nozione di valute virtuali (direttiva riciclaggio). La quinta direttiva sulla lotta al riciclaggio è stata fortemente voluta per rafforzare la lotta a una pratica criminale legata a doppio filo al terrorismo. Come sottolineato nel Preambolo, i più recenti attacchi terroristici hanno evidenziato “l’emergere di nuove tendenze, in particolare per quanto riguarda le modalità con cui i gruppi terroristici finanziano e svolgono le proprie operazioni”, soprattutto per l’utilizzo sempre più ampio di sistemi finanziari alternativi. Di qui la necessità di un intervento che assicuri maggiore trasparenza “delle operazioni finanziarie, delle società e degli altri soggetti giuridici, nonché dei trust e degli istituti giuridici aventi assetto o funzioni affini a quelli del trust («istituti giuridici affini»)”. Anche per evitare che l’anonimato, proprio delle valute virtuali, sia utilizzato in modo improprio. Punti salienti del nuovo testo il rafforzamento della trasparenza, in particolare delle società e dei trust, maggiori controlli sui Paesi terzi a rischio, sulle carte prepagate, con il limite per l’identificazione dei detentori che scende da 250 a 150 euro, il rafforzamento degli obblighi di verifica dei clienti e sulle valute virtuali. E’ assicurata, inoltre, una maggiore cooperazione tra le unità nazionali di informazione finanziaria che avranno accesso alle informazioni presenti nei registri centralizzati dei conti bancari e dei conti di pagamento. La direttiva introduce la nozione Ue di “valute virtuali” definite come “una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente” (articolo 1).

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