Il Tribunale di Grosseto ammette la trascrizione nei registri di stato civile dell’atto di matrimonio celebrato a New York da una coppia omosessuale di cittadini italiani (tribunale di grosseto). Nessun ostacolo e nessun motivo di ordine pubblico che impedisca la trascrizione. Il giudice nazionale ha accolto il ricorso presentato da una coppia dello stesso sesso che si era sposata con rito civile a New York. I due uomini avevano poi chiesto la trascrizione dell’atto di matrimonio nei registri di stato civile del Comune di Grosseto. A fronte del no avevano fatto ricorso al Tribunale che lo ha accolto sostenendo, tra l’altro, che la trascrizione non ha natura costitutiva ma solo certificativa (anche se in realtà incide sulla libertà di stato) e che non vi è contrarietà all’ordine pubblico (legge n. 218/95). Questo malgrado la normativa italiana non preveda una simile forma di matrimonio. Il Tribunale di Grosseto non lo considera un ostacolo richiamando gli articoli da 84 a 88 del codice civile che non fanno riferimento al sesso tra le condizioni per contrarre matrimonio. In realtà, come chiarito dalla Corte costituzionale in passato e dalla stessa Corte di Cassazione più di recente, nella sentenza n. 4184/12, allo stato attuale la diversità di sesso è un requisito minimo indispensabile per la stessa esistenza del matrimonio.
Il Tribunale di Grosseto ha poi individuato un supporto per la propria decisione nella sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Schalk e Kopf contro Austria del 24 giugno 2010. In quell’occasione, però, la Corte ha stabilito che la Convenzione europea non fissa un obbligo per gli Stati di prevedere nel proprio ordinamento il matrimonio anche per coppie omosessuali, tanto più che l’articolo 12 della Convenzione si riferisce in modo espresso al matrimonio tra uomini e donne e non agli individui in generale. Solo nella sentenza Vallianatos contro Grecia la Corte, tenendo conto dei mutamenti della realtà sociale, ha evidenziato la necessità del riconoscimento di effetti civili alle unioni tra coppie dello stesso sesso. Va ricordato che a Strasburgo pendono alcuni casi italiani. Il 3 dicembre la Corte europea dei diritti dell’uomo ha comunicato al Governo i ricorsi contro l’Italia per violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (articolo 8 della Convenzione) proprio a causa del diniego alla trascrizione in Italia di atti di matrimonio tra partner dello stesso sesso celebrati all’estero (Orlandi e altri contro Italia, http://www.marinacastellaneta.it/blog/coppie-dello-stesso-sesso-comunicati-al-governo-i-ricorsi-partiti-da-cittadini-italiani.html).
Si vedano i post http://www.marinacastellaneta.it/blog/limitare-le-unioni-civili-registrate-a-coppie-eterosessuali-e-in-contrasto-con-la-cedu.html e http://www.marinacastellaneta.it/blog/nessuna-discriminazione-se-gli-stati-vietano-alle-coppie-dello-stesso-sesso-ladozione-lo-dice-la-cedu-per-la-cassazione-il-legislatore-nazionale-deve-intervenire-a-garantire-il-diritto-a-una-vita.html.
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