Risarcimento ai detenuti: la CEDU non sposta le regole interne sulla ripartizione di competenza per gli indennizzi

Le richieste di risarcimento del danno avanzate da detenuti che hanno subito una violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo perché sottoposti a un regime di detenzione inumano e degradante devono essere presentate con un’azione ordinaria civile e non con reclamo al magistrato di sorveglianza. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con sentenza n. 4772 del 30 gennaio 2013 (sezione prima penale, 4772_01_13). La Suprema Corte ha confermato la decisione del magistrato di sorveglianza di Catanzaro che aveva dichiarato inammissibile il reclamo di un detenuto che, invocando la giurisprudenza della CEDU, chiedeva la liquidazione del risarcimento del danno. Per la Corte di cassazione la decisione del magistrato di sorveglianza è stata corretta anche perché dalla giurisprudenza della CEDU non può trarsi l’attribuzione di un profilo compensativo alla magistratura di sorveglianza, fermo restando che lo Stato è obbligato non solo ad adottare misure preventive per consentire al detenuto trattamenti conformi alla Convenzione europea, ma anche misure successive di risarcimento. Detto questo, però, la competenza sul risarcimento non è attribuita al magistrato di sorveglianza ma al giudice civile.

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