Ruolo attivo dei giudici nazionali per accertare il fondamento di motivi idonei a giustificare la concessione dell’asilo

I giudici nazionali devono tenere conto del diritto Ue nelle decisioni in materia di asilo anche se una direttiva non è applicabile ratione temporis perché il termine di recepimento non è ancora scaduto e l’atto non è stato ancora recepito. Lo ha precisato la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell’ordinanza n. 20912/11 depositata l’11 ottobre 2011 (ord20912) con la quale la Suprema Corte ha annullato la pronuncia dei giudici di appello di Milano che avevano ritenuto corretta la decisione della Commissione territoriale la quale aveva negato la protezione internazionale a un cittadino del Congo, ritenendo che quest’ultimo non aveva dimostrato il rischio di persecuzioni nel suo Paese. Per la Cassazione, è vero che la legge n. 39 del 1990 stabilisce che tocca al richiedente provare le circostanze che giustificano la concessione dell’asilo ma, in base al principio dell’interpretazione conforme, sia l’autorità amministrativa sia il giudice sono tenuti a svolgere un ruolo attivo per accertare i fatti rilevanti per la concessione dello status di rifugiato, in linea con quanto previsto dalla direttiva 2004/83 del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, recepita con Dlgs n. 251/2007.

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