Scatta il limite dell’ordine pubblico per la maternità surrogata all’estero

La Corte di cassazione blocca il riconoscimento dello status di figlio nato a seguito di maternità surrogata all’estero. Con la sentenza n. 24001/14, prima sezione civile, depositata l’11 novembre (maternità surrogata), la Suprema Corte, applicando il limite dell’ordine pubblico, ha confermato la decisione della Corte di appello di Brescia che aveva dichiarato l’adottabilità di un bambino nato in Ucraina a seguito di maternità surrogata, sospendendo l’esercizio della potestà genitoriale dei due coniugi italiani che avevano fatto ricorso a questa tecnica all’estero. Una decisione giusta – osserva la Cassazione – proprio perché il ricorso alla tecnica della madre in affitto è vietato dalla legge italiana (legge 40/2004, articolo 12) ed è contraria all’ordine pubblico. La coppia italiana, che per motivi di salute non poteva avere figli, era andata in Ucraina e aveva fatto ricorso alla tecnica dell’utero in affitto. Tornata in Italia aveva chiesto il riconoscimento del certificato di nascita ucraino. Una richiesta inaccettabile secondo i giudici sia perché l’apostille, invocata dai coniugi, attesta solo l’autenticità del documento ma non la sua efficacia che deve essere valutata in base all’articolo 65 della legge n. 218/95, sia perché il suo riconoscimento è in contrasto con l’ordine pubblico che include non solo i valori condivisi dalla comunità internazionale, ma anche i principi e i valori dell’ordinamento italiano che risultano fondamentali e irrinunciabili. “Il divieto di pratiche di surrogazione di maternità – scrive la Cassazione – è certamente di ordine pubblico, come suggerisce già la previsione della sanzione penale”. La Suprema corte, poi, prende in considerazione la dignità della gestante e la circostanza che la stessa Corte europea dei diritti dell’uomo, in questo settore, ha attribuito un ampio margine di apprezzamento agli Stati. Ciò porta la Cassazione a concludere che il certificato di nascita non poteva essere riconosciuto e che era giusto procedere alla dichiarazione di adottabilità. Non solo. Per la Suprema Corte, in questa decisione, non vi è alcuna contrarietà al principio dell’interesse superiore del minore che è tutelato “proprio attribuendo la maternità a colei che partorisce”.

Si vedano i post http://www.marinacastellaneta.it/blog/maternita-surrogata-e-trascrizione-necessario-assicurare-i-diritti-del-minore.html e http://www.marinacastellaneta.it/blog/maternita-surrogata-uno-studio-del-parlamento-europeo.html

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