Sottrazione dei minori: obblighi positivi da interpretare secondo il regolamento Ue e la Convenzione dell’Aja

Per assicurare il pieno rispetto dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo che assicura il diritto al rispetto della vita privata e familiare, gli Stati sono tenuti a obblighi positivi che vanno individuati tenendo conto del regolamento n. 2201/2003 sulla competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale (Bruxelles IIbis) e della Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale del minore, ratificata dall’Italia con legge 15 gennaio 1994 n. 64. E’ il principio stabilito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo con la sentenza Mansour contro Slovacchia (ricorso n. 60399/15, CASE OF MANSOUR v. SLOVAKIA) con la quale la Corte ha condannato la Slovacchia per non aver eseguito in modo effettivo e immediato un provvedimento di ritorno del minore. A rivolgersi a Strasburgo era stato il padre di due bambini che aveva chiesto alle autorità giudiziarie slovacche di ordinare il rientro dei due figli minori che erano stati portati dalla madre in quel Paese non facendo più ritorno in Irlanda, Stato in cui la coppia risiedeva. I giudici slovacchi avevano adottato il provvedimento richiesto ma, di fatto, per l’opposizione della madre, il provvedimento non era stato eseguito. Era iniziata una battaglia giudiziaria che, però, con ritardi e ostacoli procedurali non aveva portato all’attuazione effettiva del provvedimento, malgrado il ricorso alla Corte costituzionale. Di qui la constatazione della Corte europea circa la violazione della Convenzione europea e l’attribuzione al ricorrente di un indennizzo pari a 10mila euro. Per Strasburgo, l’articolo 8 della Convenzione europea non solo impone sullo Stato un obbligo negativo di non ingerenza, ma anche obblighi positivi per permettere un’effettiva realizzazione del diritto convenzionale. Sul punto, la Corte ha chiarito che tali obblighi vanno individuati e interpretati alla luce del regolamento Ue Bruxelles IIbis e della Convenzione dell’Aja. Di conseguenza, gli Stati non devono solo limitarsi a disporre il ritorno del minore sottratto, ma sono anche tenuti ad assicurare la completa attuazione del provvedimento, con interventi effettivi e rapidi perché il trascorrere del tempo compromette la realizzazione del diritto.

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