Sul calcolo della pena per l’esecuzione del MAE interviene la Cassazione

La decisione della Corte di appello che calcola la pena in esecuzione di un mandato di arresto europeo bloccando un aumento della reclusione per i reati meno gravi e valutando unicamente la pena per il reato più grave è in linea con il principio di adottare la decisione più favorevole al condannato. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sezione penale feriale, con la sentenza n. 39438 depositata il 25 agosto (39438) con la quale la Suprema Corte ha confermato la decisione della Corte di appello di Firenze che, per di più, aveva respinto la consegna alla Romania da parte dell’Italia in base all’articolo 18 della legge n. 69/2005 di esecuzione della decisione quadro n. 2002/584 sul mandato di arresto europeo e sulle procedure di consegna tra Stati membri. Le autorità italiane avevano consentito l’esecuzione della pena in Italia in ragione della stabile residenza del condannato, cittadino rumeno, in Italia e, inoltre, non potendo eseguire lo “scorporo della pena inflitta per la guida senza patente da quella inflitta per la seconda violazione”, hanno applicato correttamente il diritto interno in materia di reato continuato “quanto alla fissazione di quella per il reato più grave”, escludendo la pena residua relativa al reato di guida senza patente.

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