Trasferimento dei codici di prenotazione: Lussemburgo boccia il progetto di accordo UE-Canada

Il progetto di accordo Ue-Canada è incompatibile con l’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che assicura il diritto al rispetto della vita privata e con l’articolo 8 sul diritto alla protezione dei dati personali. Lo ha affermato la Corte di giustizia dell’Unione europea nel parere n. 1/15 depositato il 26 luglio con il quale Lussemburgo ha stabilito che le regole sul trasferimento e sul trattamento dei dati del codice di prenotazione (PNR) incluse nel progetto sono contrarie al diritto Ue (1:15). E’ la prima volta che la Corte di giustizia si pronuncia sulla compatibilità di un progetto di accordo con la Carta dei diritti fondamentali. E’ stato l’europarlamento, prima di dare il via libera al testo sottoposto dal Consiglio, a chiedere il parere di Lussemburgo nutrendo dubbi sul trasferimento sistematico e continuo dei codici di prenotazione di tutti i passeggeri aerei. Che vuol dire, tra l’altro, nominativi, date, tragitto, mezzi di pagamento. La Corte Ue riconosce che il sistema di trasferimento dei codici è funzionale alla lotta al terrorismo, ma il trasferimento continuo e su larga scala fa sì che la misura non possa essere considerata proporzionale, anche perché è possibile un passaggio di dati sensibili come quelli relativi salute, sull’orientamento sessuale, con una violazione del divieto di ogni forma di discriminazione. Se poi la detenzione dei dati da parte del Canada nella fase antecedente alla partenza può essere considerata come una misura “che non eccede i limiti dello stretto necessario”, l’utilizzo dei dati durante il soggiorno è ammissibile solo in presenza di determinate circostanze e garantendo un controllo giurisdizionale funzionale a evitare abusi. Dopo la partenza, poi, l’archiviazione continua dei codici non è limitata allo stretto necessario ed è, quindi, incompatibile con la Carta dei diritti fondamentali. Bocciato l’accordo, la Corte ha fornito la ricetta per scrivere un nuovo testo che contemperi esigenze di lotta al terrorismo e rispetto della privacy. In particolare, tra i diversi requisiti, la Corte ha chiesto che siano specificati i dati da trasferire, siano utilizzati modelli e criteri non discriminatori e il perimetro di utilizzo delle banche dati sia circoscritto ai soli casi di lotta al terrorismo e a reati gravi transnazionali.  Tutto con la supervisione di un’autorità di controllo indipendente. La Corte, inoltre, ha sancito che l’accordo va concluso sulla base degli articoli 16 TFUE (protezione dei dati di carattere personale) e 87 (cooperazione giudiziaria in materia penale e cooperazione di polizia).

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