Tutela dei lavoratori senza limiti grazie al regolamento Bruxelles I. No all’immunità di Stati esteri per le controversie di lavoro

Uno Stato terzo non può invocare l’immunità dalla giurisdizione dinanzi ai giudici di un Paese Ue per le azioni avviate da un suo dipendente dell’ambasciata con sede in quello Stato. Non solo. Gli accordi di attribuzione di giurisdizione ai giudici dello Stato terzo non impediscono al dipendente di agire dinanzi ai tribunali del Paese in cui egli lavorava grazie al regolamento n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale, l’esecuzione e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale. Sono i principi stabiliti dalla Corte di giustizia Ue che si è pronunciata oggi (causa C-154/11, SENTENZA DELLA CORTE) su alcune importanti questioni interpretative relative al regolamento n. 44/2001 e alla tutela dei lavoratori.

Questi i fatti. Un cittadino con doppia nazionalità algerina e tedesca, che lavorava presso l’ambasciata algerina a Berlino, era stato licenziato. Di qui l’azione contro l’Algeria dinanzi al Tribunale superiore del lavoro del Land Berlino-Brandeburgo che, prima di risolvere la questione, si è rivolto agli eurogiudici per alcuni chiarimenti interpretativi relativi al regolamento Ue. Prima di tutto, la Corte ha tracciato i confini entro i quali può essere applicata la regola dell’immunità degli Stati che  – osserva Lussemburgo – non ha certo carattere assoluto, ma è limitata unicamente alle attività iure imperii. Di qui l’applicabilità del regolamento n. 44/2001 nel caso di controversie di lavoro nelle quali il dipendente non esercita funzioni che comportano l’esercizio di pubblici poteri. Detto questo, la Corte è passata ad analizzare l’operatività di accordi sulla giurisdizione tra dipendente e datore di lavoro. E’ vero che nel caso in esame l’Algeria e il dipendente avevano inserito una clausola nel contratto in cui concordavano di attribuire la giurisdizione ai giudici algerini, ma proprio dal regolamento n. 44/2001 arriva una tutela per i lavoratori. L’articolo 21, infatti, precisa che l’accordo concluso prima dell’insorgere della controversia non impedisce al lavoratore di adire i tribunali che risultano competenti in base al regolamento. Questo vuol dire, in pratica, che l’accordo concluso prima della controversia ha unicamente lo scopo di fornire al lavoratore la possibilità di rivolgersi anche a un altro giudice oltre a quelli competenti in base agli articoli 18 e 19.

Si veda il post del 25 maggiio 2012 http://www.marinacastellaneta.it/immunita-dalla-giurisdizione-e-rapporti-di-lavoro-in-ambasciata-interviene-lavvocato-generale-della-corte-ue.html

 

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