No all’immunità dalla giurisdizione per gli istituti ecclesiastici di educazione

La Corte di cassazione, con una sentenza del 1° agosto 2011, sezioni unite civili, n. 16847/11  (sen16847) ha escluso l’immunità dalla giurisdizione di un istituto di educazione  cattolico ammettendo la competenza dei giudici italiani su una controversia di lavoro relativa a una dipendente del Pontificio collegio americano del Nord. La donna era stata licenziata e si era rivolta al Tribunale di Roma e poi alla Corte di appello chiedendo la declaratoria di illegittimità del licenziamento, ma i giudici di merito avevano escluso la giurisdizione dei tribunali italiani in forza del principio dell’immunità degli Stati dalla giurisdizione e dell’articolo 11 del Patto lateranense del 1929 (modificato nel 1984). Una tesi ribaltata dalla Cassazione secondo la quale l’istituto ecclesiastico di educazione non è un ente centrale della Chiesa cattolica e quindi non può essere affermata l’immunità dalla giurisdizione. La Corte ha ritenuto superfluo, sulla base di tale conclusione, verificare la tipologia delle prestazioni della donna che rivendicava l’estraneità delle attività lavorative da lei compiute rispetto alle funzioni istituzionali del datore di lavoro.

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