Tutela del minore e sradicamento dal territorio: necessaria una valutazione prognostica

I giudici nazionali sono tenuti a considerare le conseguenze pregiudizievoli che un minore potrebbe subire in caso di allontanamento improvviso dei genitori così come per lo sradicamento improvviso dell’intero nucleo familiare dall’Italia. E questo anche valutando le maggiori difficoltà a trovare un lavoro nel Paese di origine e la possibilità di avere un sostegno da altri parenti in Italia. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile – 1, con l’ordinanza n. 30240/21 depositata il 27 ottobre 2021 con la quale è stato accolto il ricorso di due cittadini albanesi che erano in Italia con il figlio minorenne (ordinanza n. 30240). La Corte di appello di Ancona aveva respinto il reclamo dei genitori i quali avevano impugnato il decreto del Tribunale per i minorenni delle Marche che, a sua volta, aveva detto no all’istanza di rimanere in Italia. La decisione dei giudici era stata motivata in base alla circostanza che i genitori erano disoccupati, non parlavano la lingua italiana e che il minore si trovava in Italia solo da alcuni mesi e, di conseguenza, il rientro in Albania, vista la limitata permanenza in Italia, non avrebbe causato un grave trauma nel minore. Di qui il ricorso dei genitori che hanno invocato anche la Convenzione di New York del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (ratificata dall’Italia con legge 27 maggio 1991 n. 176) nella parte in cui l’articolo 9 vieta l’espulsione di soggetti minori e riconosce il diritto all’unità familiare. A tal proposito, a loro avviso, i giudici non hanno considerato che il minore potrebbe non seguire i genitori in Albania e, così, non hanno preso “in considerazione il preminente interesse del minore a rimanere in Italia, dove avrebbe più garanzie di un sereno sviluppo psico-fisico ed educativo, assistito da entrambe le figure genitoriali”. Inoltre, i ricorrenti sostengono che è stato violato l’articolo 31 comma 3 del Dlgs n. 286/1998 perché la Corte territoriale non ha svolto una valutazione prognostica circa il pregiudizio che il minore potrebbe subire da un eventuale ritorno in Albania dell’intero nucleo familiare. La Cassazione ha accolto il ricorso dei genitori proprio perché non è stato effettuato un accertamento sulle conseguenze pregiudizievoli per il minore nel caso di allontanamento dei genitori o nel caso di sradicamento dell’intero nucleo familiare dal territorio italiano. Non è necessario – osserva la Cassazione – che sussista una situazione di emergenza o una circostanza eccezionale legata alla salute perché, nell’accertamento, le autorità nazionali devono considerare “qualsiasi danno effettivo, concreto, percepito ed obiettivamente grave” che il minore potrebbe subire. Un accertamento caso per caso che è ineludibile e, considerato che i giudici di appello non hanno svolto tale accertamento, la Cassazione ha accolto il ricorso dei genitori con annullamento del provvedimento impugnato e il rinvio alla Corte di appello di Ancona chiamata a decidere in diversa composizione. 

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