Violazione dell’equo processo se il giudice nazionale rifiuta il rinvio pregiudiziale a Lussemburgo senza motivare il diniego

Se i giudici nazionali non motivano il mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea certa la violazione dell’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo che assicura il diritto all’equo processo. E’ il principio stabilito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in una nuova sentenza di condanna all’Italia depositata l’8 aprile (Dhahbi contro Italia, ricorso n. 17120/09, AFFAIRE DHAHBI c. ITALIE). A Strasburgo si era rivolto un cittadino che aveva come nazionalità di origine quella tunisina. Da anni residente in Italia, aveva presentato un’istanza per ottenere un assegno per nucleo familiare avendo moglie e quattro figli e un regolare impiego. Tuttavia, in base alla legge n. 448 del 1998 la sua domanda era stata respinta sulla base della nazionalità visto che la legge ammette la concessione di tale supporto solo ai cittadini italiani. A tale proposito, infatti, l’articolo 65 dispone quest’aiuto in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti “con tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso della risorse economiche non superiori al valore dell’indicatore della situazione economica”.

Una violazione, secondo il ricorrente, dell’accordo euromediterraneo ratificato anche da Tunisia e Unione europea. Di qui la richiesta del ricorrente ai giudici italiani di effettuare un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea sull’interpretazione delle disposizioni dell’accordo. La Cassazione non era stata dello stesso avviso e aveva rigettato la richiesta. Al signor Dhahbi non era rimasto che rivolgersi a Strasburgo che gli ha dato ragione. Questo perché, nel negare il rinvio pregiudiziale, la Suprema Corte italiana non aveva fornito alcuna motivazione sul diniego non consentendo di comprendere perché l’atto Ue fosse chiaro oltre ogni ragionevole dubbio, D’altra parte – osserva Strasburgo – nella sentenza della Cassazione non vi è alcun riferimento alla Corte di Lussemburgo segno che la questione non era stata adeguatamente considerata. Già in  passato, il rapporto tra mancato rinvio pregiudiziale e equo processo è stato oggetto di analisi da parte della CEDU che, nella sentenza del 20 settembre 2011, Ullens de Schooten and Rezabek c. Belgio (ricorso n. 3989/97 e n. 38353/07), ha accertato che il mancato rinvio non è di per sé incompatibile con l’art. 6 della Convenzione a condizione che il rifiuto sia motivato. In caso di rifiuto arbitrario, privo di adeguata motivazione, invece, si configura una violazione delle norme convenzionali. La Corte europea ha anche respinto, in quanto tardive, le inutili eccezioni del Governo italiano secondo il quale non vi sarebbe stato il previo esaurimento dei ricorsi interni perché non era stata esperita l’azione di responsabilità extracontrattuale (caso Kobler). Un rimedio che, in realtà, avrebbe posto un ulteriore peso sull’avente diritto, con oneri economici e in ordine di tempo molto gravosi, di fatto non rendendo effettivo il diritto di accesso alla giustizia visto che il ricorrente aveva già presentato numerosi ricorsi sino alla Cassazione. Pertanto, la Corte europea ha condannato l’Italia per violazione dell’articolo 6 nonché per non aver rispettato l’articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e l’articolo 14 che vieta ogni forma di discriminazione. Ed invero, al ricorrente, il rifiuto all’attribuzione degli assegni familiari era stato opposto solo perché il richiedente all’epoca dei fatti non era ancora cittadino italiano malgrado, in quanto lavoratore regolare, versasse i contributi all’Inps. Di conseguenza, il ricorrente contribuiva, come altri lavoratori, anche con il pagamento delle tasse, alle finanze pubbliche. Da respingere, quindi, l’eccezione fondata sulla limitazione nella concessione degli assegni in ragione della salvaguardia del budget pubblico dello Stato. La Corte ha anche concesso al ricorrente un risarcimento per i danni patrimoniali subiti e un indennizzo per i danni non patrimoniali.

2 Risposte

Aggiungi un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *