Vittime di reati: protezione secondo il diritto internazionale e il diritto Ue

Le vittime di reati caratterizzati da violenza verso la persona devono essere protette. Di conseguenza, ogni provvedimento di revoca di una misura cautelare come il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima deve essere notificato alla persona offesa. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, con la sentenza n. 6864/16 del 22 febbraio 2016 (6864) con la quale la Suprema Corte ha annullato un’ordinanza del Tribunale di Rimini che aveva revocato la misura cautelare – disposta nei confronti di un uomo accusato di maltrattamenti e atti persecutori – consistente nel divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex moglie e dal nuovo compagno. Ad avviso della Cassazione, in base alla legge n. 119/2013 è indispensabile procedere alla previa notifica della richiesta alla persona offesa in linea con le esigenze di protezione imposte dal diritto internazionale e dall’Unione europea. A tal proposito, la Suprema Corte richiama la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e il contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica dell’11 maggio 2011 in vigore dal 1° agosto 2014, ratificata dall’Italia con legge n. 77 del 27 giugno 2013, nonché la direttiva 2012/29 del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, recepita con il decreto legislativo 15 dicembre 2015 n. 212 (DLGS). Proprio quest’ultimo atto ha modificato l’articolo 90-ter c.p.p., incrementando le garanzie già contemplate dall’articolo 299 c.p.p. Ed invero, poiché la richiesta di revoca delle misure cautelari doveva essere preventivamente notificata alle persone offese e ciò non era stato fatto, il Tribunale avrebbe dovuto affermare l’inammissibilità dell’istanza. Di qui l’annullamento dell’ordinanza senza rinvio.

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