La residenza effettiva in Italia del cittadino Ue blocca la consegna in esecuzione di un mandato di arresto europeo

Prima di dare esecuzione a un mandato di arresto europeo le autorità nazionali devono verificare l’esistenza di un radicamento reale del condannato sul territorio italiano secondo i criteri forniti dalla Corte di giustizia dell’Unione europea. E’ la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, a stabilirlo con la sentenza n. 26513/17 depositata il 26 maggio (26153:13) su ricorso di un cittadino rumeno che si opponeva alla consegna alle autorità rumene che avevano emesso un mandato di arresto europeo per fargli scontare la condanna per traffico di esseri umani. A suo dire la decisione della Corte di appello di Salerno era contraria all’articolo 18 della legge n. 69/2005 con la quale è stata recepita la decisione quadro 2002/584 sul mandato di arresto europeo e le procedure di consegna tra Stati membri. Una posizione condivisa dalla Suprema Corte secondo la quale i giudici di appello non hanno riconosciuto che il condannato risiedeva in Italia e non hanno applicato i criteri per l’accertamento della permanenza sul territorio secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia Ue. Di conseguenza, poiché sussisteva un radicamento reale e non estemporaneo, con continuità temporale e stabilità, la Corte di appello avrebbe dovuto rifiutare la consegna alla luce dell’articolo 18  che – come chiarito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 227 del 2010 – si applica anche ai cittadini di Paesi Ue “che risultino residenti o stabilmente dimoranti in Italia”. A ciò si aggiunga che i giudici di secondo grado non hanno valutato il serio pericolo di rischi di trattamenti inumani e degradanti malgrado la situazione delle carceri in Romania. Sul punto la Cassazione chiede alla Corte di appello di procedere alla richiesta di ulteriori informazioni. Così, la Cassazione ha annullato la sentenza e rinviato alla Corte di appello di Napoli.

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