Ancora sull’immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione in caso di crimini

La questione di legittimità costituzionale della norma sull’immunità dalla giurisdizione degli Stati in caso di crimini di guerra è stata già risolta e, di conseguenza, la Corte costituzionale, con ordinanza n. 30 del 3 marzo 2015 (ordinanza), ha dichiarato manifestamente inammissibile  il ricorso promosso dal Tribunale ordinario di Firenze il 21 gennaio 2014, non riguardando così la legge 10 novembre 2014 n. 162  il cui art.19-bis (intitolato “Crediti  delle  rappresentanze  diplomatiche  e consolari straniere”) ha stabilito che non possono essere sottoposte ad esecuzione forzata, “a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio”, le somme depositate “su conti correnti bancari o postali, in relazione ai quali il capo della rappresentanza, del posto consolare o il direttore, comunque denominato, dell’organizzazione internazionale in Italia, con atto preventivamente comunicato al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all’impresa  autorizzata  all’esercizio dell’attività bancaria presso cui le medesime somme sono depositate, ha dichiarato che il conto contiene esclusivamente somme destinate all’espletamento delle funzioni dei soggetti di cui  al presente comma”.

Al centro della vicenda, l’azione per risarcimento danni avviata dalle figlie di un cittadino italiano ucciso per rappresaglia da truppe del Terzo Reich in Italia. La Consulta ha dichiarato le questioni manifestamente inammissibili per sopravvenuta carenza di oggetto, chiarendo, tra l’altro che “con la sentenza di questa Corte n. 238 del 2014, è già stata dichiarata l’illegittimità costituzionale sia dell’art. 1 della legge n. 848 del 1957 (in senso conforme alla prospettazione del rimettente: id est «nella parte, in cui [quella norma] obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia (CIG) del 3 febbraio 2012, che impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l’umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona»), sia dell’art. 3 della legge n. 5 del 2013”. Nella sentenza n. 238 la Corte costituzionale ha stabilito che se la regola di diritto internazionale generale che assicura l’immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile impedisce, nel suo concreto operare, l’azione giurisdizionale e non consente altre forme di riparazione giudiziaria alle vittime, il rinvio di cui all’articolo 10 della Costituzione, che permette l’adattamento alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, non opera e va pertanto affermata la giurisdizione italiana.

Si veda il post http://www.marinacastellaneta.it/blog/il-parlamento-prova-a-dribblare-gli-effetti-della-sentenza-della-corte-costituzionale-n-238.html.

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