L’Azerbaijan deve consentire a tutti gli individui costretti a lasciare la regione del Nagorno-Karabakh dopo il 19 settembre 2023 di rientrare in quella zona liberamente, in modo sicuro e rapido, così come deve garantire a coloro che vogliono andarsene la possibilità di farlo e, in ogni caso, assicurare che chi si trova su quel territorio non sia destinatario di misure implicanti forza o intimidazione, con lo scopo di spingerli a fuggire.
Con ordinanza depositata il 17 novembre (ordinanza), la Corte internazionale di giustizia si è pronunciata sulla richiesta di misure provvisorie arrivata dall’Armenia che, il 28 dicembre 2022 (Armenia), aveva presentato una seconda richiesta di misure provvisorie (dopo quella del 16 settembre 2021). La nuova istanza era arrivata alla Corte dell’Aja dalle autorità di Erevan che aveva chiesto alla Corte internazionale di giustizia di adottare misure per arginare gli interventi dell’Azerbaijan che avevano causato l’isolamento degli armeni nel Nagorno-Karabakh e poi li aveva costretti alla fuga verso l’Armenia. In pochi giorni, dopo la nuova offensiva di settembre, la maggior parte degli abitanti aveva abbandonato il Nagorno-Karabakh ed era fuggito verso l’Armenia. La Corte ritiene plausibile che alcuni diritti della Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (alla base della competenza della Corte) siano stati violati e che l’azione dell’Azerbaijan in quelle zone si inserisce in un contesto in cui la popolazione del Nagorno-Karabakh si trovava in uno stato di grande vulnerabilità e questo anche a causa dell’interruzione del collegamento tra Nagorno-Karabakh ed Armenia attraverso il corridoio di Lachin, impedendo anche l’accesso ad ospedali. È evidente – scrive la Corte – che se i residenti sono stati costretti ad abbondonare il Nagorno-Karabakh sussiste un rischio di un pregiudizio irreparabile che rende necessario l’adozione di misure provvisorie.
La Corte, con 13 voti a favore e due contrari, ha anche ordinato all’Azerbaijan di rispettare la Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale e, quindi, di proteggere e conservare registri, documenti di identità e di proprietà privata che riguardano le persone individuate ai sensi del paragrafo 1.
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