Obblighi derivanti da atti dell’Unione europea: al via alle integrazioni con la legge n. 103. Modifiche anche alla disciplina sul MAE

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto, la legge 10 agosto 2023 n. 103 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante  disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano (Legge n. 103:2023). Con il nuovo testo, sono introdotte alcune modifiche che permettono di evitare il proseguimento di alcune azioni della Commissione europea contro l’Italia e che consentono un migliore adeguamento alla normativa Ue. Tra i numerosi interventi, alcuni sono dedicati alla cooperazione giudiziaria penale e, in particolare, al mandato di arresto europeo. L’articolo 18-bis interviene con modifiche alla legge n. 69 del 2005, recante disposizioni in materia di mandato di arresto europeo e di procedure di consegna tra Stati membri, in attuazione della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio Europeo. È previsto che nei casi in cui il mandato di arresto sia stato emesso per azioni giudiziarie in materia penale, la Corte d’appello possa rifiutare la consegna: “se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d’arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, è in corso un procedimento penale in Italia (co. 1, lett. b); se il mandato d’arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio; ovvero reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se la legge italiana non consente l’azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio (comma 1 lett. a); se il mandato d’arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, qualora la persona ricercata sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell’Unione europea, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimori nel territorio italiano, sempre che la corte di appello disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno (comma 2)”. Con le indicate modifiche si introduce la possibilità di rifiutare l’esecuzione di un mandato di arresto europeo per fare in modo che la pena sia eseguita nello Stato membro di residenza anche nel caso in cui ciò riguardi cittadini di Paesi terzi che dimorino o risiedano in Italia da almeno cinque anni.

Novità anche nel sistema di informazione nel caso di arresto o fermo di minorenni. Con l’articolo 4, infatti, è introdotta una norma sul processo penale a carico di imputati minorenni in base alla quale “nel caso di arresto o fermo di minorenne, la polizia giudiziaria informi, in luogo dell’esercente la responsabilità genitoriale, altra persona idonea maggiorenne, qualora ciò risulti necessario a salvaguardare il superiore interesse del minore”. Questa modifica all’articolo 18, comma 1, del DPR 448/1988, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni aggiunge alle comunicazioni al pubblico ministero e all’esercente la responsabilità genitoriale e all’eventuale affidatario, anche un’altra persona idonea maggiorenne, qualora risulti necessario a salvaguardare il superiore interesse del minore. Queste modifiche risultano corrispondenti alla direttiva 2013/48/UE relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le Autorità consolari, recepita in Italia con decreto legislativo 15 settembre 2016, n. 184.

La legge n. 103, inoltre, mette mano al Testo Unico Bancario, con interventi necessari a causa dell’apertura del procedimento EU Pilot 2021/10083/FISMA. In questa direzione, si prevede “che qualora una banca, in ragione della sua situazione finanziaria, risulti inadempiente all’obbligo di restituire i propri depositi, ancorché non sia stata aperta nei suoi confronti la procedura di liquidazione coatta amministrativa, la Banca d’Italia, dopo aver verificato che l’istituto di credito non è in grado di rimborsare i propri depositi e non ha la ragionevole prospettiva di ripristinare a breve l’accessibilità ai depositi stessi, dichiari l’esistenza di tale inadempimento, con la conseguenza che i depositanti potranno accedere al recupero dei propri depositi, entro i limiti ordinariamente previsti, tramite i sistemi di garanzia”. Sono previste altresì le necessarie modifiche di coordinamento che incideranno sul Testo Unico Bancario.

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