La Corte internazionale di giustizia respinge la richiesta del Sudan di misure provvisorie nei confronti degli Emirati Arabi Uniti

La Corte internazionale di giustizia, con ordinanza depositata il 5 maggio, ha respinto la richiesta di misure provvisorie avanzata dal Sudan in base all’articolo 41 dello Statuto nei confronti degli Emirati Arabi Uniti, accusati dal Governo sudanese di complicità nel genocidio nel Darfur occidentale a causa del supporto fornito dagli Emirati Arabi alle Forze paramilitari di supporto rapido (Rapid Support Forces, RDF) nella guerra civile in corso da due anni (ordinanza).

La decisione della Corte è dovuta alla constatazione da parte dei giudici internazionali dell’assenza di giurisdizione a causa della riserva apposta dagli Emirati Arabi al momento della ratifica della Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio del 1948 (qui l’elenco dei Paesi ratificanti con le riserve https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-1&chapter=4). In particolare, gli Emirati, nel 2005, avevano posto una riserva (al pari di altri 16 Stati) all’articolo IX escludendo la giurisdizione della Corte circa l’interpretazione, l’applicazione e l’esecuzione della Convenzione, incluse le controversie sulla responsabilità degli Stati per atti di genocidio. 

Per la Corte, tenendo conto che le misure possono essere disposte solo se sussiste la giurisdizione prima facie della Corte e che la riserva degli Emirati non pone alcun dubbio interpretativo, ha escluso la propria competenza e ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa proprio perché non vi è un fondamento giuridico che legittimi la giurisdizione della Corte. Detto questo, però, i giudici internazionali hanno osservato che al di là dell’assenza di giurisdizione e dell’impossibilità di pronunciarsi nel merito, ordinando così la rimozione del caso dall’elenco dei procedimenti, gli Stati parte sono tenuti a rispettare gli obblighi stabiliti dalla Convenzione per non incorrere in un illecito internazionale.

L’ordinanza è stata adottata con 14 voti favorevoli e due contrari (si tratta del giudice Yusuf (Yusuf) e del giudice ad hoc Simma che ha allegato una dichiarazione Dichiarazione Simma). La Corte si è invece spaccata sulla decisione di rimuovere il caso dal ruolo, scelta effettuata con 9 voti favorevoli e 7 contrari (opinioni, Robledo).

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