Diritti procedurali e custodia cautelare: pubblicata la raccomandazione della Commissione europea

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 24 marzo, serie L 86, la raccomandazione n. 2023/681 sui diritti procedurali di indagati e imputati sottoposti a custodia cautelare e sulle condizioni materiali di detenzione (diritti procedurali). Nella raccomandazione si tiene conto delle opinioni espresse dalle parti interessate presentate a seguito di una call della Commissione europea che si è chiusa il 22 aprile 2022, nonché dell’interpretazione fornita, in diverse occasioni, dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con particolare riguardo alle sei direttive sui diritti procedurali già adottate. Si tratta delle direttive n. 2010/64 sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali; n. 2012/13 sul diritto all’informazione nei procedimenti penali; n. 2013/48 relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo; n. 2016/343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza; n. 2016/800 sulle garanzie procedurali per gli imputati minorenni e n. 2016/1919 sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La raccomandazione, inoltre, in linea con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, tiene conto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, nonché delle regole minime standard delle Nazioni Unite per il trattamento dei detenuti (regole Nelson Mandela) e di quelle per le misure non detentive (regole di Tokyo). La Commissione europea – si legga nel Preambolo – focalizza l’attenzione sulle misure necessarie per favorire l’attuazione dei mandati di arresto europei “partendo dal presupposto che il ricorso alla custodia cautelare deve essere una misura eccezionale, disposta solo nei casi di pericolo di fuga, rischio di recidiva, inquinamento nel funzionamento della giustizia e minaccia per l’ordine pubblico”. Gli Stati, inoltre, devono garantire il riesame periodico della validità dei motivi alla base della custodia cautelare, con un intervallo massimo di un mese per il riesame e “dedurre i periodi di custodia cautelare, anche se è stato utilizzato il ricorso a misure alternative, dalla durata della pena detentiva prevista con la condanna”. Bruxelles, inoltre, per valutare il pieno rispetto delle regole della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ha chiesto agli Stati che ad ogni detenuto sia assicurata una superficie minima di almeno 6 metri quadrati nelle celle a occupazione singola e di 4 metri quadrati nelle celle collettive. Con una precisazione, in linea con la giurisprudenza della Corte di Strasburgo: se lo spazio personale è inferiore a 3 metri quadrati sussiste una forte presunzione di trattamenti inumani o degradanti e, quindi, di violazione dell’articolo 3 della Convenzione. Centrali, poi, le misure per il reinserimento sociale del detenuto, in base alle esigenze individuali e il mantenimento di contatti, anche con mezzi digitali, con le proprie famiglie.

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