Diritto al ricongiungimento escluso se manca la convivenza effettiva

L’espulsione può essere evitata solo se lo straniero dimostra di convivere in modo concreto ed effettivo con la moglie cittadina italiana. Non basta il matrimonio a bloccare un provvedimento di espulsione emesso nei confronti di uno straniero sposato con una cittadina italiana se non c’è la prova di una vita insieme effettiva. Lo ha deciso la Corte di cassazione, prima sezione penale, con la sentenza n. 1595/2011 depositata il 1° giugno 2011 (22100), con la quale la Suprema Corte ha respinto il ricorso di un cittadino extracomunitario al quale era stato notificato un provvedimento di espulsione. Il ricorrente aveva presentato un reclamo al Tribunale di Catania (che lo aveva respinto) avverso il provvedimento di espulsione emesso dal magistrato di sorveglianza, anche per la sua pericolosità sociale, invocando l’articolo 8 della Convenzione europea e la direttiva 2003/86 recepita con Dlgs n. 5 dell’8 gennaio 2007. Una tesi che non ha convinto la Corte: il ricorrente – osservano i giudici – non può invocare un diritto al ricongiungimento laddove manca il presupposto per rivendicare questo diritto ossia un’effettiva convivenza. Senza dimenticare la palese pericolosità sociale del ricorrente.

Nessun commento

Aggiungi un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *