Diritto all’indennizzo per la durata eccessiva dei processi anche alle persone giuridiche senza oneri probatori

La Corte di cassazione, seconda sezione civile, con sentenza depositata il 19 marzo (5560/15, 5560) ha disposto la revoca di una precedente decisione della stessa Cassazione e l’annullamento della sentenza della Corte di appello di Perugia nella parte in cui, in via di fatto, quest’ultima ha disatteso l’interpretazione della legge Pinto che dispone l’indennizzo per la durata eccessiva dei processi anche alle persone giuridiche senza onere probatorio, salvo circostanze particolari. La Cassazione ha così accolto il ricorso di una società che era stata vittima di un processo civile troppo lungo. Il suo ricorso era stato respinto dalla Corte di appello di Perugia e dichiarato inammissibile dalla Cassazione con una sentenza del 2014 anche perché non era stato depositato l’avviso di ricevimento della notificazione della raccomandata. Con la pronuncia del 19 marzo, la Cassazione ha revocato la sentenza del 2014 e annullato la decisione della Corte di appello nella parte in cui non ha interpretato le norme interne alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo che, in più occasioni, ha riconosciuto il diritto per il danno non patrimoniale derivato dal processo troppo lungo anche alle persone giuridiche, senza che su queste ultime gravi un onere della prova. La durata eccessiva del processo procura un danno sulle persone giuridiche con un disagio sulle persone preposte alla gestione dell’ente e dei suoi membri e, di conseguenza, sulle persone giuridiche non può gravare, salvo circostanze particolari che conducano ad escludere l’esistenza del danno, l’onere della prova sul danno non patrimoniale subito. Di qui l’annullamento della pronuncia della Corte di appello che aveva dato atto della configurabilità del danno non patrimoniale imputando, però, alla società il difetto della prova. Ora la Corte di appello si dovrà pronunciare nuovamente attenendosi alle indicazioni della Cassazione.

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