Divorzio: la Cassazione fissa i limiti per la deroga alla giurisdizione italiana

La Corte di cassazione, I sezione civile, con sentenza n. 5710/14 depositata il 12 marzo (proroga giurisdizione) ha escluso la giurisdizione del Tribunale di Santo Domingo in una questione relativa al divorzio di due coniugi italiani che si erano sposati in Italia, bloccando il riconoscimento della sentenza straniera. E questo anche quando le parti sono d’accordo nell’attribuire la giurisdizione a un giudice straniero. La vicenda riguardava due cittadini italiani, residenti in Italia, che avevano contratto matrimonio in Italia e che avevano deciso di rivolgersi al Tribunale di Santo Domingo per ottenere il divorzio. L’ufficiale di stato civile aveva negato la trascrizione della sentenza. Di qui il ricorso alla Corte di appello di Venezia che ha dato torto ai ricorrenti i quali si sono rivolti alla Cassazione. Che, però, ha respinto il ricorso e condiviso le motivazioni dei giudici di appello. Ad avviso della Cassazione, sia in base all’articolo 3 sia in base all’articolo 32 della legge di diritto internazionale privato n. 218/95, la giurisdizione era del giudice italiano. Non solo. Per la Cassazione, non è consentita la deroga alla giurisdizione perché l’articolo 4 della legge n. 218/95 la consente solo in materia di diritti disponibili. Non era questo il caso visto che la questione verteva sullo status dei coniugi regolato dalla legge italiana. Senza dimenticare, osserva la Corte, che la sentenza del giudice straniero non poteva essere riconosciuta perché un “requisito ineludibile per il riconoscimento della sentenza straniera risiede nell’accertamento della giurisdizione del giudice straniero alla luce dei principi propri dell’ordinamento italiano”.

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