Il provvedimento del Prefetto di Milano che ha imposto l’annullamento della trascrizione di un matrimonio di una coppia dello stesso sesso celebrato all’estero è illegittimo tanto più che il Sindaco non può essere obbligato a modificare il contenuto degli atti già trascritti. Lo ha stabilito il Tribunale amministrativo regionale di Milano con sentenza n. 02037/2015 depositata il 29 settembre 2015 (02037:2015). Ai giudici amministrativi si era rivolta, accanto al Comune, anche una coppia dello stesso sesso che aveva ottenuto la trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato in Francia nel 2013. Il prefetto, con decreto del 4 novembre 2014, aveva vietato la trascrizione di questi matrimoni e aveva disposto, successivamente, con provvedimento dell’11 febbraio 2015 n. 0011886, l’annullamento della trascrizione del matrimonio dei ricorrenti nei registri dello stato civile del Comune di Milano. Il Tar ha ritenuto, da un lato, inammissibile il ricorso della coppia per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, dall’altro lato, però, ha stabilito la fondatezza del ricorso del Sindaco ritenendo illegittimo il decreto prefettizio perché il primo cittadino non può essere obbligato a modificare il contenuto di atti già trascritti poiché questo lederebbe lo status giuridico dei soggetti interessati. Di qui l’annullamento del decreto del Prefetto del 2014 e del provvedimento del 2015.
Si vedano i post http://www.marinacastellaneta.it/blog/trascrizione-nei-registri-di-stato-civile-di-matrimoni-dello-stesso-sesso-celebrati-allestero-lannullamento-non-compete-al-prefetto.html e http://www.marinacastellaneta.it/blog/riconoscimento-legale-per-le-coppie-dello-stesso-sesso-linerzia-italiana-punita-a-strasburgo.html
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