La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea non prevedono che gli Stati debbano prevedere o trascrivere matrimoni tra coppie dello stesso sesso. Tuttavia, non spetta al prefetto disporre l’annullamento della trascrizione di un matrimonio celebrato all’estero ma unicamente all’autorità giudiziaria ordinaria. Lo ha stabilito il Tar del Lazio, con sentenza n. 3912/2015 depositata il 9 marzo (tar). A rivolgersi al Tar è stata una coppia che aveva contratto matrimonio in Spagna, a Barcellona. L’ufficiale dello stato civile del Comune di Roma aveva acconsentito alla trascrizione ma, a seguito di una circolare del Ministero dell’interno, il prefetto aveva ordinato l’annullamento delle trascrizioni. Il Tribunale amministrativo, ricostruito il quadro normativo costituito dalla legge n. 218/1995 sul diritto internazionale privato, dall’art. 115 del codice civile e dalle disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ha riconosciuto che la legge italiana, che non prevede il matrimonio tra coppie dello stesso sesso, non è in contrasto con l’articolo 12 della CEDU e con l’articolo 9 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ma, richiamando la Cassazione, il Tar ha precisato che “le unioni dello stesso sesso non possono essere considerate contrarie all’ordine pubblico”. Inoltre, con riguardo al provvedimento di annullamento, il Tar ha riconosciuto l’incompetenza del prefetto chiarendo che spetta solo al giudice ordinario ordinare l’annullamento della trascrizione.
Intanto, il Parlamento europeo, nella risoluzione approvata il 12 marzo 2015 relativa alla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2013 e sulla politica dell’Unione ha preso “atto della legalizzazione del matrimonio o delle unioni civili tra persone dello stesso sesso in un numero crescente di paesi nel mondo, attualmente diciassette; incoraggia le istituzioni e gli Stati membri dell’UE a contribuire ulteriormente alla riflessione sul riconoscimento del matrimonio o delle unioni civili tra persone dello stesso sesso in quanto questione politica, sociale e di diritti umani e civili” (par. 162).
Si vedano i post http://www.marinacastellaneta.it/blog/dal-governo-no-alla-trascrizione-dei-matrimoni-tra-coppie-dello-stesso-sesso-celebrati-allestero.html e http://www.marinacastellaneta.it/blog/la-cancellazione-della-trascrizione-del-matrimonio-tra-coppie-dello-stesso-sesso-non-e-in-contrasto-con-la-cedu.html
Aggiungi un commento