La Corte di cassazione, con la sentenza n. 3572/11 depositata il 14 febbraio 2011 (prima sezione civile, sen3572), ha confermato la legittimità del provvedimento della Corte di appello di Genova che, con decreto del 19 ottobre 2010, ha riconosciuto la sola adozione speciale e non quella legittimante a una cittadina italiana, single, che aveva ottenuto un provvedimento di adozione di una minore russa dal Tribunale regionale di Lipetsk (Federazione russa), poi riconosciuto dal Tribunale del distretto della Columbia, negli Stati Uniti, dove la donna risiedeva.
La Suprema Corte ha precisato che, in mancanza di un’apposita legge interna che riconosca il diritto all’adozione legittimante da parte dei single, l’unica adozione possibile per questi ultimi è quella prevista in casi particolari (articolo 44 della legge n. 184/1983) senza però possibilità di un’adozione piena concessa alle sole coppie sposate, anche se la Cassazione ha precisato che se fosse adottata una legge che la prevedesse essa sarebbe conforme al diritto internazionale e, in particolare alla Convenzione di Strasburgo in materia di adozione di minori del 24 aprile 1967, già ratificata dall’Italia con legge n. 357 del 1974.
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso della donna riconoscendo che non vi era stata alcuna violazione della Convenzione di Strasburgo né della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989. Inoltre, la Corte ha escluso l’applicazione degli articoli 64 e 66 della legge n. 218/95 perché, in materia di adozione di minori, in forza dell’articolo 41, comma 2 si applicano le disposizioni speciali previste nella legge 476/98 di ratifica della Convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993. Bene fanno, poi, gli ufficiali dello stato civile ad escludere la trascrizione nella forma dell’adozione piena di un provvedimento che risulti contrario “ai principi fondamentali che regolano lo stato di diritto di famiglia e dei minori”.
Si ringrazia la redazione di Guida al diritto per la sentenza.
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