Esclusa l’immunità dalla giurisdizione per questioni legate all’ammissione al dottorato di ricerca nell’Università Lateranense

La Corte di Cassazione, sezioni unite civili, con sentenza n. 12442, depositata il 19 aprile 2022, è intervenuta a precisare i contorni dell’immunità dalla giurisdizione civile in un caso riguardante la Pontificia Università Lateranense (12442). Un laureato in giurisprudenza aveva presentato domanda di ammissione al dottorato presso la citata Università Lateranense che era stata respinta in quanto la sua laurea in giurisprudenza non era valida per l’accesso a quel dottorato. Di qui il ricorso al Tar del Lazio che aveva dato ragione al ricorrente e annullato il provvedimento di rigetto della domanda. Il Consiglio di Stato, invece, sosteneva che non vi fosse la giurisdizione del giudice italiano perché la Pontificia Università era ente centrale della Chiesa cattolica. L’aspirante dottorando ha proposto ricorso in Cassazione proprio per le questioni attinenti alla giurisdizione. Prima di tutto, la Suprema Corte ha osservato che la qualificazione compiuta dal Consiglio di Stato, secondo il quale la Pontificia Università è da classificare come “ente centrale della Chiesa Cattolica”, si era basata unicamente sulla Dichiarazione della Segreteria di Stato della Santa Sede. Per la Cassazione va precisato, invece, che l’immunità dalla giurisdizione non si applica alle attività che non hanno un “collegamento funzionale con gli scopi istituzionali della Santa Sede, non costituendo cioè espressione dei poteri autoritativi speciali e di supremazia”. L’attività dell’Università non è collegata, infatti, alla sovranità dello Stato e va inquadrata nell’ambito di rapporti iure privatorum. Inoltre, il percorso formativo offerto era del tutto in linea con il percorso universitario statale. Pertanto, è da escludere che una questione di ammissione a un ciclo di dottorato, in un contesto di accesso all’istruzione, possa essere configurabile come atto iure imperii. “Non si verte – osserva la Cassazione – in ambito di scelte di organizzazione dell’Università che astrattamente potrebbero giustificare un’immunità giurisdizionale, né di atti tali da configurare una estrinsecazione immediata e diretta della sovranità”. Nessun elemento, inoltre, che possa fare sostenere che la giurisdizione italiana in un simile caso possa incidere sul potere pubblicistico sovrano “relativo all’organizzazione ed all’esercizio delle potestà e funzioni istituzionali dell’ente internazionale, essendo le determinazioni adottate da quest’ultimo solo afferenti allo ius gestionis dello stesso e non connesse all’esercizio di compiti direttamente espressivi della potestà iure imperii della Santa Sede”.  Nessun ostacolo, poi dall’articolo 39 dei Patti Lateranensi e dall’articolo 10 dell’ Accordo di revisione del Concordato del 1984, che fissa solo un divieto di ingerenza amministrativa delle autorità scolastiche italiane su istituti cattolici. Via libera, quindi, alla giurisdizione italiana.

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