Escluso il reato per chi ricorre alla maternità surrogata all’estero se lì non è illecita

Maternità surrogata all’estero senza conseguenze penali se lì tale pratica non costituisce reato. Esclusa anche la falsità dell’atto se la coppia di italiani si limita a chiedere in Italia la trascrizione di un documento di nascita validamente costituito all’estero. Con la sentenza n. 13525/16 depositata il 5 aprile, la Cassazione, V sezione penale (13525:16), ha respinto il ricorso del Procuratore della Repubblica di Napoli che aveva impugnato la pronuncia del Tribunale di Napoli il quale aveva assolto una coppia di genitori che aveva fatto ricorso alla maternità surrogata in Ucraina sulla base della circostanza che i coniugi non volevano commettere illecito tant’è che si erano recati in un Paese in cui la maternità surrogata è lecita. La Cassazione ha condiviso la posizione dei giudici di merito secondo i quali non vi era stata alcuna alterazione dello stato civile del minore nell’atto di nascita “perfettamente legittimo alla stregua della normativa nella quale doverosamente è stato redatto” e nessun reato ai sensi dell’articolo 12 della legge n. 40/2004. La coppia – osserva la Cassazione – ha agito conformemente all’articolo 15 del d.P.R. n. 396/2000 in base al quale le dichiarazioni di nascita relative ai cittadini italiani all’estero devono essere rese all’autorità consolare e “devono farsi secondo le norme stabilite dalla legge del luogo alle autorità competenti locali se ciò è imposto dalla legge stessa”, con l’invio della copia dell’atto a cura dell’autorità diplomatica e consolare italiana. Esclusa, quindi, la falsità dell’atto perché i coniugi si sono limitati a chiedere la trascrizione dell’atto costituito in modo legittimo all’estero. Così, non vi è stato alcun atto falso con la semplice richiesta di trascrizione.

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