Estradizione bloccata se la richiesta ha fini politici

No all’estradizione se la richiesta persegue fini politici. Il Consiglio di Stato francese, con decisione n. 394399-400239 del 9 dicembre ha bloccato l’estradizione di un cittadino kazako verso la Russia dove era indagato per reati finanziari (ce). I giudici amministrativi hanno annullato il decreto che dava il via libera alla consegna e lo hanno fatto in base alla Costituzione che vieta l’estradizione se lo Stato richiedente lo fa per fini politici. Non solo. Per rafforzare la propria decisione, il Consiglio di Stato ha richiamato la Convenzione europea sull’estradizione del 13 dicembre 1957 la quale stabilisce che deve essere negata l’estradizione se ci sono motivi seri di ritenere che l’istanza è richiesta per motivi politici, nonché la Convenzione Onu contro la tortura e i trattamenti disumani e degradanti del 10 dicembre 1984. L’uomo, tra l’altro, aveva ricevuto lo status di rifugiato politico dalle autorità inglesi. Di qui l’annullamento del decreto di estradizione.

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