Giurisdizione italiana per determinare gli obblighi sul mantenimento del figlio minore residente all’estero

E’ competente il giudice italiano a stabilire gli obblighi di un genitore sul mantenimento del figlio residente abitualmente all’estero. E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sezioni unite civili, con la sentenza n. 30903 depositata il 19 ottobre 2022 (30903). Alla Suprema Corte si era rivolto un uomo, cittadino italiano, che contestava la giurisdizione dei giudici nazionali rispetto alla determinazione dell’assegno di mantenimento per il figlio. Quest’ultimo era nato da una relazione con una donna, cittadina russa, la quale, a pochi mesi dalla nascita del figlio, aveva deciso di trasferirsi dall’Italia alla Russia. I giudici russi avevano disciplinato le condizioni per il mantenimento e la madre si era rivolta ai giudici italiani per ottenere il pagamento di un assegno mensile per il mantenimento del figlio. Il Tribunale di Roma aveva dichiarato l’insussistenza della giurisdizione del giudice italiano, ma la Corte di appello aveva affermato la competenza del giudice interno per la determinazione dell’assegno, la ripartizione delle spese straordinarie e la disposizione dell’alloggio. Di qui il ricorso dell’uomo in Cassazione che, però, ha confermato la competenza dei giudici italiani. Ricostruito il quadro normativo rilevante per risolvere la questione della giurisdizione, la Cassazione ha rilevato che, nonostante la residenza abituale del minore in Russia, tenendo conto che non sono applicabili le convenzioni internazionali in materia, risulta sussistente la giurisdizione del giudice italiano in base all’articolo 37 della legge n. 218/95 in ragione del fatto che uno dei genitori è cittadino italiano o risiede in Italia. Nel caso di specie è vero che il minore risiedeva in Russia, ma il padre ha la residenza in Italia ed è cittadino italiano. Per la Cassazione non ha rilievo il richiamo presente nell’articolo 45 della legge n. 218/95 al regolamento n. 4/2009 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari perché detta norma non si occupa del riparto di giurisdizione tra autorità giudiziaria italiana e giudice straniero, “ma si riferisce esclusivamente alla disciplina sostanziale, limitandosi ad individuare la legge applicabile alle predette obbligazioni”. Inapplicabile altresì il regolamento CE n. 2201/2003 sulla competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e sulla responsabilità genitoriale (Bruxelles II bis) e il regolamento n. 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, l’esecuzione e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale che escludono dal proprio ambito di operatività le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti familiari, nonché la Convenzione sull’assistenza giudiziaria in materia civile del 1979 tra Italia e Russia che non disciplina il riparto di giurisdizione e lascia ai cittadini di ciascuno Stato il diritto di adire gli uffici giudiziari dell’altro a condizione che il giudice adito abbia la giurisdizione in base alla specifica controversia. La Suprema Corte, inoltre, ha escluso che il principio di prossimità possa condurre alla competenza dello Stato di residenza abituale del minore.

2 Risposte
  • Fiorenzo
    gennaio 4, 2023

    La domanda è: come fa il giudice italiano a stabilire un importo congruo per il mantenimento senza conoscere il costo della vita del luogo in cui il minore risiede né – tantomeno – dettagli non trascurabili (ad esempio: aiuti pubblici erogati al genitore convivente, gratuità o meno della scuola frequentata dal minore)?

  • Paolo
    ottobre 14, 2023

    Lo stato INPS al figlio minore italiano residente all estero dalla madre non riconosce nessun assegno universale o di mantenimento giustificando la cosa con la residenza all estero del figlio

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