In Gazzetta la legge di delegazione europea 2018 – European Delegation Law 2018 on the Italian Official Journal

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 18 ottobre 2019, la legge n. 117 del 4 ottobre contenente la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2018 (legge delegazione europea). Si tratta di un testo di particolare rilievo soprattutto per le novità sul fronte della cooperazione giudiziaria penale. Per quanto riguarda la delega per l’attuazione della direttiva 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, disciplinata dall’articolo 3 della legge n. 117/2019, il Governo dovrà attenersi, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati all’articolo 1, comma 1, anche ad alcune specifiche indicazioni. Di conseguenza, il Governo, tra l’altro, dovrà “individuare i reati previsti dalle norme vigenti che possano essere ritenuti reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea, in conformità a quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della direttiva (UE) 2017/1371”, nonché sostituire nelle norme nazionali già esistenti il riferimento alle «Comunità europee» con il riferimento all’«Unione europea». Per esigenze di chiarezza, inoltre, dovranno essere abrogate le norme interne incompatibili con la direttiva. Indicazioni precise arrivano al Governo anche per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/1939, sull’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea. Tra le questioni procedurali, si chiarisce il percorso per individuare l’autorità competente a designare, a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939, i tre candidati al posto di procuratore europeo nonché i criteri e le modalità di selezione che regolano la designazione e il relativo procedimento. Inoltre, nel caso di indagini transnazionali, il procuratore delegato dovrà cooperare con quelli degli altri Stati membri dell’Unione europea mediante scambio di informazioni e adeguata assistenza. Il procuratore delegato sarà tenuto a segnalare al procuratore europeo incaricato della supervisione e a consultare il procuratore delegato richiedente se: “1) la richiesta sia incompleta o contenga un errore manifesto e rilevante; 2) l’atto richiesto non possa essere eseguito entro il termine fissato per motivi giustificati e oggettivi; 3) un atto di indagine diverso e meno intrusivo consenta di conseguire gli stessi risultati di quello richiesto; 4) l’atto di indagine richiesto o da eseguire non sia previsto dal diritto nazionale”.

Tra le novità, anche l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 655/2014, che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale. In materia di cooperazione giudiziaria penale, al Governo è richiesto di procedere a modificare le norme interne in contrasto con il diritto Ue, in particolare per garantire la piena attuazione della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, e disposizioni in materia di mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri. 

Sul fronte della tutela ambientale, va sottolineato l’articolo 15 che fissa i criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti e l’articolo 13 riguardante la delega al Governo per l’attuazione della direttiva (UE) 2018/410, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio.

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