“Sprint” per evitare condanne per i ritardi nel recepimento delle decisioni quadro

Da un lato, con la legge europea 2014 del 29 luglio 2015 n. 115, in vigore dal 18 agosto, intitolata “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea” (legge europea 2014), il Governo prova a chiudere il numero più ampio possibile di procedure d’infrazione e di casi “EU Pilot”, dall’altro  lato, con la legge 9 luglio 2015 n. 114 (in vigore dal 15 agosto), “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea” (legge di delegazione), l’Italia tenta di arrivare puntuale nel recepimento di diverse direttive e, soprattutto, di colmare i gravi ritardi in materia di cooperazione giudiziaria penale. Per quanto riguarda la legge europea, che punta a chiudere 14 procedure d’infrazione e 11 casi “EU Pilot”, in primo piano le modifiche alla legislazione interna relativa ai viaggi, alle vacanze e ai circuiti tutto compreso, soprattutto per assicurare la tutela nei casi di insolvenza, in materia di patenti di guida, di imballaggi di rifiuti nonché la predisposizione di regole per consentire la piena partecipazione italiana al meccanismo europeo di protezione civile e alla capacità europea di risposta emergenziale.

Con la legge n. 114, il Governo è delegato ad adottare, in base alla legge 24 dicembre 2012 n. 234, entro due anni, le disposizioni relative a sanzioni penali o amministrative “per le violazioni degli obblighi delle direttive europee”. Tra i numerosi recepimenti in materia creditizia e relativi agli strumenti finanziari, va segnalata l’individuazione dei principi e dei criteri per l’attuazione della direttiva 2014/57/UE relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato anche ai fini dell’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato. In materia di ambiente, la legge fissa i principi per l’attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la 2011/99 concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. 

Procedura sprint per il recepimento delle decisioni quadro in materia di cooperazione giudiziaria penale. Solo tre mesi di tempo per dare finalmente attuazione alle decisioni quadro n. 2002/465/GAI relativa alle squadre investigative comuni; n. 2003/577/GAI relativa all’esecuzione nell’Unione europea  dei  provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio; n. 2005/214/GAI relativa al reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie; n. 2008/947/GAI relativa all’applicazione   del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di  sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive; n. 2009/299/GAI che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l’applicazione del  principio del reciproco riconoscimento delle decisioni pronunciate  in  assenza dell’interessato al processo; n. 2009/829/GAI sull’applicazione tra gli Stati membri dell’Unione europea  del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle  misure alternative alla detenzione cautelare; n. 2009/948/GAI sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all’esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali.

Sei mesi, invece, per la decisione quadro n. 2009/315/GAI relativa all’organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario, per la n. 2009/316/GAI che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), nonché per la decisione quadro n. 2008/675/GAI relativa  alla  considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell’Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale.

 

Nessun commento

Aggiungi un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *