Indennizzo per la durata eccessiva del processo. Sul diritto del contumace la parola alle Sezioni Unite

Il contumace in un procedimento civile durato troppo a lungo ha diritto all’indennizzo in base alla legge Pinto per la durata eccessiva del procedimento? Per rispondere a questo quesito la Corte di cassazione, sezione sesta civile, con ordinanza n. 10013 del 24 aprile 2013 (legge pinto) ha chiesto alle Sezioni Unite di fornire una risposta definitiva. Nel caso di specie, la richiesta di indennizzo per la durata eccessiva del processo era stata avanzata da una parte che, anche se citata ritualmente nel procedimento civile in materia ereditaria, era rimasta contumace. Alla luce delle oscillazioni giurisprudenziali che in taluni casi hanno condotto la stessa Suprema Corte a ritenere che deve essere escluso dalla riparazione il richiedente contumace e in altri casi hanno invece concesso l’indennizzo, la sesta sezione ritiene che la questione debba essere risolta dalle Sezioni Unite. E ciò anche tenendo conto della nozione di vittima fornita dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in base alla quale è tale qualsiasi soggetto interessato dall’atto o dall’omissione che abbia realizzato una violazione della Convenzione. D’altra parte, ricorda la Cassazione, il giudice italiano deve interpretare la legge n. 89 del 2001 in modo conforme all’interpretazione data dalla Corte europea “all’articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, vale a dire per come essa vive nella giurisprudenza di detta Corte”.

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