La Corte di Cassazione si pronuncia sulle procedure di consegna per un MAE emesso su richiesta della Procura europea

Per la prima volta, la Corte di Cassazione si è pronunciata sull’esecuzione di un mandato di arresto europeo in attuazione di un ordine di arresto emesso dalla Procura europea (European Public Prosecutor’s Office, “EPPO”). La sesta sezione penale, con sentenza n. 46140 depositata il 16 dicembre (MAE – EPPO), ha respinto il ricorso di un cittadino italiano destinatario di un mandato di arresto europeo per alcune indagini relative a reati di associazione criminale finalizzata alla frode fiscale. Il MAE arrivava dalla Germania. Malgrado l’indagato si fosse opposto alla consegna, la Corte di appello di Torino aveva dato il via libera, ritenendo ininfluente la mancata indicazione nel mandato di arresto del minimo edittale, come previsto dall’art. 6 della legge 22 aprile 2005 n. 69 (modificata dal decreto legislativo n. 10 del 2021), con la quale è stata recepita la decisione quadro n. 2002/584 sul mandato di arresto europeo e le procedure di consegna tra Stati membri, modificata dalla n. 2009/299. Per la Suprema Corte, infatti, l’unica indicazione rilevante ai fini della decisione sulla consegna è costituita dalla pena detentiva edittale massima. Inoltre, in questo caso si trattava di un mandato di arresto europeo processuale adottato su richiesta di un  procuratore europeo su un caso relativo a un’ipotesi di consegna obbligatoria. Poco importa, poi, che una parte della condotta sarebbe stata svolta in Italia perché i reati riguardano la lesione di interessi finanziari dell’Unione, di competenza della Procura europea. Il motivo di rifiuto per fatti commessi in parte sul territorio può essere opposto solo nei casi in cui “vi sia la manifestazione di un interesse dello Stato alla persecuzione del reato, interesse che per essere riconoscibile, deve trovare un fondamento in un dato oggettivo”. L’inquadramento della vicenda in un procedimento nel quale è attiva la Procura europea in Germania, senza che vi sia un autonomo procedimento in Italia dal quale possa risultare un preponderante interesse dello Stato, fa venire meno il motivo di rifiuto. Respinto così il ricorso con il conseguente sì alla consegna.

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