La Corte di Cassazione sulla sottrazione internazionale del minore – Italian Court of Cassation on International children abduction

Se c’è il rischio fondato di pericoli fisici o psichici per il minore e se quest’ultimo ha anche espresso una volontà contraria al rientro i giudici nazionali non sono tenuti a disporre il rimpatrio del minore ritenuto sottratto. Per la Corte di Cassazione, prima sezione civile, che si è pronunciata con ordinanza n. 9767/19 dell’8 aprile (9767:19), va così respinto il ricorso di una madre che chiedeva il rientro in Germania della propria figlia. Questi i fatti. Il Tribunale di Palermo, decisa la separazione giudiziale di una coppia, aveva anche stabilito, per i due figli, che il minore sarebbe andato a vivere con il padre in Italia e la figlia con la madre in Germania. In occasione delle feste natalizie, il padre non aveva ricondotto la minore in Germania. Il tribunale di Palermo non aveva disposto l’ordine di rientro in Germania, anche tenendo conto dei legami familiari della minorenne con i nonni, del fatto che la bambina non conosceva il tedesco e che avrebbe potuto vivere con il fratello. Di qui il ricorso in Cassazione della madre. Per la Suprema Corte, che ha ritenuto infondato il ricorso, non si è verificata alcuna violazione della Convenzione dell’Aja sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori del 25 ottobre 1980, ratificata dall’Italia con legge n. 64/1994. Tale atto richiede una verifica concreta circa l’esercizio della responsabilità genitoriale e dell’esistenza della residenza abituale che corrisponde “al luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza, anche di fatto, ha il centro dei propri legami affettivi, non solo parentali”, che spetta al giudice di merito accertare. Lo stesso tribunale, inoltre, ha accertato la mancanza della condizione oggettiva prevista dalla Convenzione dell’Aja “dell’allontanamento della minore, invocato dalla madre quale legittimante la sua richiesta di rimpatrio”. In primo piano anche la volontà del minore in tutti i casi in cui abbia raggiunto un’età e un grado di maturità da giustificare il rispetto della sua opinione. Per la Cassazione, nella situazione in esame, erano presenti talune condizioni ostative al rimpatrio e, quindi, il ricorso è stato respinto.

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