La Corte europea sulla pubblicazione di foto di un ex politico: la libertà di stampa prevale sulla privacy – Publication of photos of a former politician: ECHR decision on private life and freedom of expression

Un politico è una persona pubblica anche se si ritira dalla vita politica. Di conseguenza, non ha un diritto alla privacy analogo a quello di un cittadino privato e, quindi, non può pretendere una protezione della vita privata di ampia portata se alcuni aspetti della sua vita sono di interesse pubblico. E’ il principio stabilito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella decisione del 25 giugno, resa pubblica il 18 luglio 2019, nel caso zu Guttenberg contro Germania (ricorso n. 14047/16, ZU GUTTENBERG c. ALLEMAGNE) con la quale Strasburgo ha respinto il ricorso di un cittadino tedesco, che era stato ministro dell’economia e della difesa, al centro di alcuni articoli e di diffusione di immagini su un settimanale tedesco. L’uomo si era ritirato dalla vita pubblica a seguito di una vicenda in cui era accusato di plagio e, dopo le dimissioni da parlamentare, si era trasferito con la famiglia negli Stati Uniti. Un settimanale tedesco aveva pubblicato un articolo sulle sue abitazioni a Berlino e negli Stati Uniti e il politico, con la moglie, aveva chiesto di non pubblicare più tali fotografie, ma il giornale si era rifiutato. Di qui il ricorso al Tribunale di Colonia che aveva dato ragione all’ex ministro, ma la Corte di appello aveva ribaltato il verdetto perché esisteva un interesse della collettività alla notizia tanto più che nel 2014 l’uomo era riapparso nella scena pubblica. Una conclusione condivisa dalla Corte europea. E’ vero – scrive la Corte – che la pubblicazione di fotografie sulle proprie abitazioni comporta una compromissione del diritto alla privacy garantita dall’articolo 8 della Convenzione, ma deve essere assicurato anche il diritto alla libertà di stampa tutelato dall’articolo 10. Di conseguenza, i giudici nazionali devono considerare i parametri fissati dalla Corte e valutare se l’oggetto dell’articolo controverso contribuisce a un dibattito d’interesse generale, la notorietà della persona e l’oggetto del reportage, il comportamento precedente dell’individuo che si ritiene leso nel diritto alla vita privata. Nel caso in esame, la pubblicazione della fotografia non serviva a soddisfare la curiosità di un determinato numero di lettori appassionati di gossip, ma aveva al centro l’eventuale ritorno sulla scena politica del ricorrente. Inoltre, spetta al giornalista decidere le modalità di pubblicazione di un articolo e, quindi, la scelta di corredare un testo scritto con una fotografia che può servire a dimostrare che la notizia è credibile. Ciò che conta – osserva la Corte europea – è che “il legame della fotografia con l’articolo non sia tenue, artificiale o arbitrario”. Pertanto, considerando che le immagini delle abitazioni erano direttamente collegate al tema del rientro in Germania del ricorrente e al suo ritorno in politica, si può concludere che contribuivano a un dibattito di interesse generale, senza alcuna violazione della Convenzione.

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