Legge applicabile in caso di licenziamenti: tra Convenzione di Roma, legge n. 218 e disposizioni preliminari, garantita la tutela dei diritti dei lavoratori utilizzati in una filiale estera

Nel caso di licenziamenti collettivi decisi da un’impresa italiana verso i lavoratori di una filiale all’estero deve essere applicata la legge italiana. Questo perché, grazie al limite dell’ordine pubblico internazionale, vanno salvaguardati i diritti inderogabili dei lavoratori. A rivolgersi alla Suprema Corte è stata una banca che aveva effettuato alcuni licenziamenti di dipendenti italiani impiegati presso la filiale di New York. Una donna licenziata si era rivolta al Tribunale di Torino chiedendo, in virtù delle norme di diritto internazionale privato, l’applicazione della legge italiana tanto più che la legge straniera non conteneva norme a tutela del lavoratore. Così avevano fatto i giudici di merito. La Banca aveva fatto ricorso in cassazione che, però, le ha dato torto. Secondo la Corte di cassazione (sezione lavoro), che si è pronunciata il 22 febbraio 2013 (sentenza n. 4545/13, 4545), chiarito che l’ordine pubblico internazionale non comprende solo i principi fondamentali dell’ordinamento italiano ma anche quelli che provengono dall’ordinamento internazionale e dall’Unione europea, inclusa la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nel caso di licenziamenti collettivi deve essere applicata la legge italiana n. 223/1991 che, tra l’altro, pone limiti al diritto di deroga delle parti al contratto di lavoro. La Cassazione non ha condiviso la scelta del Tribunale di Torino di applicare la Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali perché il rapporto di lavoro aveva avuto inizio prima dell’entrata in vigore della stessa Convenzione ma, in ogni caso, applicando l’articolo 25 delle disposizioni preliminari al codice civile ha ritenuto che per il contratto in esame dovesse essere richiamato il criterio della legge nazionale comune dei contraenti e quindi la legge italiana. Respinte poi le eccezioni della banca secondo la quale le parti avevano optato per l’applicazione della legge statunitense.

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