Legittima la discrezionalità dei giudici nei casi di rinvio nell’esecuzione del mandato di arresto europeo

Spetta ai giudici della Corte d’appello decidere se rinviare la consegna di una persona destinataria di un mandato di arresto europeo sottoposta a un procedimento penale in Italia per un reato diverso rispetto al provvedimento emesso dalle autorità di uno Stato Membro. I giudici nazionali, che hanno stabilito la consegna, hanno, infatti,  in base all’articolo 24 della legge n. 69 del 2005, un potere discrezionale nel decidere se concedere o meno il rinvio nei casi in cui un indagato all’estero abbia anche pendenze processuali in Italia. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, con la sentenza depositata il 29 settembre 2010 (n. 35181MAE), con la quale i giudici di ultima istanza hanno respinto il ricorso di un individuo, nei cui confronti le autorità austriache avevano emesso un mandato di arresto europeo, che chiedeva un rinvio della consegna. Oltre a ribadire il potere discrezionale dei giudici di appello che devono valutare la gravità dei reati, la complessità dei procedimenti, la data di consumazione dei reati, il grado di giudizio e l’entità della pena, la Suprema Corte ha anche precisato che spetta in ogni caso al ricorrente sollecitare la Corte d’appello a pronunciarsi sul rinvio.

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