Limite dell’ordine pubblico e rapporti di pubblico impiego: interviene la Cassazione

Non può essere applicata una legge straniera che comporta la trasformazione di un contratto di lavoro a tempo determinato in uno a tempo indeterminato nel caso di pubblico impiego in quanto contraria all’ordine pubblico. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sezione lavoro, n.10070/13 depositata il 26 aprile 2013 con la quale la Suprema Corte ha effettuato un’utile ricostruzione dell’operatività del limite dell’ordine pubblico secondo l’articolo 16 della legge n. 218/95 con riguardo ai rapporti di lavoro (lavoro). Due cittadine italiane avevano ottenuto un contratto di lavoro a tempo determinato presso il consolato d’Italia a Buenos Aires e avevano successivamente richiesto la trasformazione del rapporto di lavoro in un contratto a tempo indeterminato, consentito dalla legge argentina. Di fronte al no del Ministero degli esteri le donne si erano rivolte al giudice italiano. Respinta l’eccezione del Ministero degli esteri il quale sosteneva l’assenza di giurisdizione del giudice italiano, sia il tribunale sia la Corte di appello di Roma avevano respinto nel merito la richiesta delle donne ritenendo contraria all’ordine pubblico l’applicazione della legge argentina. Una tesi condivisa dalla Cassazione che, dopo aver ricostruito gli sviluppi giurisprudenziali in materia, ha precisato che la legge argentina non poteva essere applicata perché avrebbe prodotto effetti contrari a un principio fondamentale dell’ordinamento in base al quale l’accesso al pubblico impiego deve avvenire con concorso. Si tratta – precisa la Cassazione – di un principio che ha un fondamento nella costituzione e serve a tutelare valori fondamentali come l’imparzialità e l’indipendenza della pubblica amministrazione, nonché il diritto di tutti i cittadini di accedere al lavoro pubblico. Ora, poiché l’applicazione della legge argentina produrrebbe la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il Ministero degli esteri italiano “mediante un meccanismo non conforme ad un principio fondamentale dell’ordinamento giuridico italiano al di fuori delle eccezionali possibilità di deroga consentite dalla costituzione”, l’applicazione deve essere esclusa grazie all’operatività dell’articolo 16 della legge n. 218/95.

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