L’interesse superiore del minore blocca l’estradizione

No all’estradizione se il trattamento delle madri detenute nel Paese di destinazione è in grado di compromettere l’interesse superiore del minore. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sesta sezione penale, con la sentenza n. 13440/16 depositata il 4 aprile (estradizione) con la quale è stato accolto il ricorso avverso la pronuncia della Corte di appello di Firenze che aveva dato il via libera all’estradizione nella Repubblica di Moldavia di una donna sotto processo penale per tratta di esseri umani. La Suprema Corte, in primo luogo, ha respinto sia il motivo di ricorso della donna fondato sull’astratta possibilità di trattamenti disumani in carcere che, per la ricorrente, risultavano contrari agli standard stabiliti dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, sia quello incentrato sull’impossibilità di procedere all’estradizione in ragione della contestuale commissione del reato in Italia. Riguardo a quest’ultimo punto, la Cassazione ha chiarito che la Convenzione europea di estradizione del 1957 prevede unicamente un motivo facoltativo di rifiuto di consegna, senza alcun obbligo. Detto questo, però, la Suprema Corte ha accolto il ricorso nella parte in cui la Corte di appello non ha accertato il trattamento delle madri detenute con prole infantile. Per la Cassazione, l’interesse superiore del minore doveva essere considerato e valutato con attenzione tanto più che la legge n. 69 del 2005 con la quale è stata recepita la decisione quadro 2002/584 sul mandato di arresto europeo e le procedure di consegna tra Stati membri, per quanto non applicabile nel caso di specie, fissa addirittura il divieto di consegna della madre con prole convivente di età inferiore ai tre anni, situazione nella quale si trovava la ricorrente. Di qui l’annullamento con rinvio ad altra sezione che dovrà acquisire adeguate informazioni sul trattamento delle madri detenute in Moldavia.

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