Lotta alla corruzione in Italia ancora non conforme agli obblighi internazionali

L’Italia non ancora in linea con gli standard internazionali predisposti per la lotta alla corruzione. Dal secondo rapporto sullo stato di attuazione in Italia delle norme sulle fattispecie di reato e sul finanziamento dei partiti, presentato il 2 dicembre dal Gruppo di Stati del Consiglio d’Europa contro la corruzione (GRECO), risulta che delle 16 raccomandazioni già trasmesse al Governo per rimediare alle lacune presenti nell’ordinamento italiano solo 8 sono state rispettate (grecorc3201613_second_italy_en). Così, il GRECO ha dato tempo all’Italia fino al 30 settembre 2017 per raggiungere l’adeguamento completo. Dall’analisi, funzionale a verificare il livello di recepimento delle osservazioni formulate dal GRECO durante il terzo rapporto sulla valutazione del 2012 e il secondo rapporto sull’attuazione delle raccomandazioni del 2014, risulta che sono stati fatti passi avanti sul fronte della lotta alla corruzione attraverso regole più stringenti nel finanziamento dei partiti, ma permangono carenze in particolare per i casi di corruzione di funzionari pubblici di altri Stati, in materia di arbitrato, per il ritardo nella ratifica del Protocollo del 2003 alla Convenzione penale sulla lotta alla corruzione adottata dal Consiglio d’Europa nel 1999 e per la corretta attuazione della decisione quadro 2003/568 che ha oggi una nuova previsione normativa nella legge 170/2016 (legge di delegazione europea 2015). In via generale, come dato positivo, il GRECO segnala il rafforzamento delle sanzioni nei casi di corruzione. Alcune zone d’ombra sono invece presenti nell’art. 346 bis del codice penale sul traffico di influenze illecite. In particolare, il GRECO fa notare che l’articolo 12 della Convenzione del Consiglio di Europa prevede tre situazioni ossia la punizione del fatto di “promettere, offrire o procurare” mentre l’articolo 346 si limita ad indicare solo il dare e il promettere, senza includere l’offerta. Tuttavia, sul punto il GRECO ha verificato che la giurisprudenza ha accolto la nozione ampia di cui all’art. 12 della Convenzione. Permane, però, una non corretta trasposizione con riguardo alla seconda parte dell’articolo 12 che vieta “il fatto di sollecitare, ricevere o accettarne l’offerta o la promessa a titolo di rimunerazione per siffatta influenza, indipendentemente dal fatto che l’influenza sia o meno effettivamente esercitata oppure che la supposta influenza sortisca l’esito ricercato”.

Si veda il post http://www.marinacastellaneta.it/blog/il-consiglio-deuropa-chiede-allitalia-di-modificare-il-quadro-normativo-per-rafforzare-la-lotta-alla-corruzione.html

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