Minore straniero non accompagnato con rappresentanza legale immediata: la Cassazione precisa le regole di competenza.

Ai minori stranieri non accompagnati che arrivano illegalmente in Italia va assicurata, nel più breve tempo possibile, la nomina di un tutore e, solo in una fase successiva, si può procedere a verificare le condizioni per l’adozione. Di conseguenza, spetta al Tribunale (in questo caso di Marsala) e non al Tribunale per i minorenni procedere alla nomina del tutore. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile -I, con l’ordinanza n. 686/2017 sul regolamento di competenza proposto dal Tribunale per i minorenni di Palermo (686:2017). Al centro della questione la nomina di un tutore per un minore sbarcato in Italia irregolarmente. Il Tribunale di Marsala si era dichiarato incompetente, ma questa decisione era considerata dal Tribunale per i minorenni in contrasto con il Dlgs n. 142/2015 con il quale sono state recepite le direttive 2013/33/Ue recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e 2013/32/Ue sulle procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. L’articolo 19 – chiarisce la Cassazione – fissa le modalità di assistenza dei minori, privi di familiari adulti e impone all’autorità di pubblica sicurezza di dare immediata comunicazione della presenza del minore al giudice tutelare. In questo modo, si assicura una prossimità territoriale nell’intervento che “sarebbe da escludere in caso di scelta di un organo distrettuale come il tribunale per i minorenni”. Tale organo ha competenza solo nei casi in cui sia pendente un procedimento funzionale alla dichiarazione di adottabilità. In questo modo, sono pienamente rispettate le procedure per l’ingresso dei minori “al fine di non procedere ad adozioni internazionali illegali”.

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