Minori stranieri non accompagnati: la nomina del tutore spetta al giudice tutelare del luogo di prima accoglienza

La nomina del tutore per i minori stranieri non accompagnati spetta al giudice tutelare del luogo in cui è situata la struttura di prima accoglienza in linea con l’articolo 19 del Dlgs n. 142/2015 con il quale sono state recepite le direttive 2013/33/Ue recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e 2013/32/Ue sulle procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. Lo ha precisato la Corte di Cassazione, sesta sezione civile con ordinanza n. 10212 depositata il 26 aprile (10212). Nelle situazioni come quella al centro della vicenda arrivata alla Suprema Corte, infatti, la competenza non può essere affidata al tribunale per i minorenni in ragione della necessità di garantire il pieno rispetto del principio di prossimità e della rapidità dell’intervento. Escluso, poi, che si possa assimilare la situazione del minore straniero non accompagnato sbarcato illegalmente al minore in stato di abbandono ai fini dell’adozione e delle regole di cui agli articoli 9 e 10 della legge n. 184/1983. Il Tribunale per i minorenni, invece, potrà essere competente per le fasi successive ed eventualmente nel caso di adozione.

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