Nessuna violazione di libertà fondamentali: il Consiglio di Stato francese ammette le zone di attesa temporanea

Il Consiglio di Stato francese, con decisione n. 468917 depositata il 19 novembre, ha respinto il ricorso dell’Associazione nazionale per l’assistenza frontaliera agli stranieri (ANAFE) che chiedeva lo smantellamento della zona di attesa temporanea in cui erano stati collocati alcuni migranti che si trovavano a bordo della nave Ocean Viking (Conseil d’État). L’imbarcazione era arrivata dall’Italia, con a bordo 234 migranti, alcuni dei quali in fuga dalla guerra e dalle persecuzioni,  dopo che le autorità francesi avevano acconsentito, per risolvere la grave crisi umanitaria provocata dal no italiano allo sbarco nel Paese, all’ingresso nel porto di Tolone. Arrivati in Francia, erano stati collocati in una zona di attesa, con la conseguenza che molti dei loro diritti, riconosciuti anche sul piano internazionale, erano stati violati. Di qui l’impugnazione del provvedimento del prefetto da parte dell’ANAFE. Dopo il rigetto del ricorso da parte del Tribunale amministrativo è arrivato anche il no del Consiglio di Stato. La motivazione dei giudici francesi si basa sull’esistenza di circostanze eccezionali e, in particolare, su considerazioni di ordine pubblico che giustificano l’istituzione di una “zona di passaggio della frontiera” secondo quanto previsto dalla legge n. 2011-672 del 16 giugno 2011 relativa all’immigrazione, all’integrazione e alla nazionalità. Inoltre, per il Consiglio di Stato non sarebbe stato violato il diritto di richiesta di asilo perché l’Ufficio per la protezione dei rifugiati e degli apolidi ha potuto condurre i colloqui per decidere sulla concessione dell’asilo e il giudice di Aix-en-Provence ha potuto accertare la legittimità delle misure di detenzione. Per il Consiglio di Stato, quindi, non vi è stata alcuna violazione dell’articolo 5, par. 4 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle direttive Ue quali la 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione), la 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) e il regolamento 604/2013/UE (Dublino III) che stabilisce i criteri e i meccanismi per la determinazione dello Stato membro competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide.

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