Le sanzioni comminate a un giornalista che diffonde dichiarazioni di un politico su una questione di interesse generale compromettono il ruolo della stampa in una società democratica. Lo ha precisato la Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza di condanna alla Germania depositata il 10 luglio (caso Axel Springer n. 2, AFFAIRE AXEL SPRINGER), confermando non solo un preciso orientamento a favore della stampa ma anche l’obbligo dei giudici nazionali di tenere conto dei parametri fissati da Strasburgo per non far incorrere lo Stato in una condanna, con conseguenze economiche (nel caso di specie la Germania deve versare oltre 41mila euro all’editore ricorrente) non irrilevanti. A Strasburgo si era rivolto l’editore del quotidiano tedesco Bild che aveva pubblicato un articolo critico verso l’ex cancelliere Schröder, riportando le dichiarazioni del vicepresidente del partito liberale democratico sulle circostanze della nomina di Schröder nel consorzio russo tedesco del gas, controllato dalla società russa Gazprom. A seguito del ricorso al Tribunale di Amburgo, i giudici tedeschi avevano disposto il divieto di diffondere nuove pubblicazioni del passaggio che riportava i sospetti sull’ex Cancelliere. Una decisione contraria alla Convenzione dei diritti dell’uomo, ha precisato Strasburgo. Non solo, infatti, l’oggetto dell’articolo è di interesse generale, ma il giornalista ha agito secondo le regole professionali provando più volte a contattare Schröder e il suo portavoce. L’articolo incriminato, inoltre, non sosteneva che vi era stata la commissione di reati o che l’ex cancelliere era indagato, ma esprimeva un giudizio di valore sull’operato del cancelliere, senza dettagli sulla sua vita privata. Spetta poi al giornalista decidere in quale modo dare conto di un fatto e non è certo tenuto – precisano i giudici internazionali – a riportare dichiarazioni favorevoli a una parte. Senza dimenticare che politici e persone pubbliche come Schröder devono avere una tolleranza molto più ampia nei confronti di critiche esposte dalla stampa. Sanzionare un giornalista per aver riportato dichiarazioni di un politico, significa mettere a repentaglio la libertà di stampa e impedire alla collettività di venire in possesso di notizie di interesse generale. Né – osserva Strasburgo – si può chiedere al giornalista di verificare sistematicamente il fondamento di tutte le dichiarazioni di un politico. Ma c’è di più perché la Corte mostra di effettuare un sindacato molto analitico sull’operato dei giudici nazionali. In particolare, la Corte europea ritiene che i giudici di appello tedeschi hanno dato un peso eccessivo all’affermazione del giornalista secondo il quale il politico che accusava Schröder aveva espresso “dei sospetti mostruosi”. Ora, i giudici nazionali hanno valutato quest’espressione come sintomo di una mancanza di obiettività e di un’evidente parzialità nell’articolo mentre, precisa la Corte, poteva essere considerata come una mera espressione relativa alla gravità delle accuse avanzate dal leader democratico liberale dalle quali il giornalista prendeva le distanze. Alla luce di tutti questi elementi, anche tenendo conto che l’interdizione e il divieto di pubblicazione hanno un effetto dissuasivo sulla libertà di stampa, la condanna della Germania.
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