Nozione di ordine pubblico: decidono le Sezioni Unite

La parola alle Sezioni Unite Civili per stabilire se la trascrizione di un provvedimento con il quale è riconosciuta la genitorialità, acquisita all’estero, di una coppia dello stesso sesso, sia contraria all’ordine pubblico. Con ordinanza interlocutoria n. 4382/2018 depositata il 22 febbraio, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha chiesto il deferimento alle Sezioni Unite in particolare per chiarire la nozione di ordine publico come limite al riconoscimento di provvedimenti stranieri (ordinanza). La vicenda vede al centro una coppia di sposi dello stesso sesso che avevano chiesto la trascrizione nei registri dello stato civile del comune di Trento di un provvedimento della Superior Court of Justice dell’Ontario con la quale era accertata la genitorialità di uno dei due coniugi. I figli, nati da maternità surrogata in Canada, sono cittadini canadesi mentre i due genitori hanno la cittadinanza italiana e hanno contratto matrimonio in Ontario. La coppia aveva impugnato il diniego del Comune in Tribunale il quale aveva respinto la richiesta di trascrizione, mentre la Corte di appello di Trento ha riconosciuto l’efficacia nell’ordinamento italiano del provvedimento canadese, anche in ragione dell’interesse superiore del minore. Di qui l’impugnazione della decisione da parte del Ministero dell’interno e del sindaco di Trento. La Suprema Corte ha chiesto l’intervento delle Sezioni Unite e questo in particolare per chiarire la nozione di ordine pubblico ai sensi della legge n. 218/95. Questo perché la Corte territoriale ha richiamato una nozione molto circoscritta in linea con la sentenza della Cassazione n. 19599 del 2016, facendo così riferimento unicamente ai principi supremi o fondamentali della Carta costituzionale,  ed escludendo, invece, “norme costituenti esercizio della discrezionalità legislativa”, tra le quali la legge sulle unioni civili (legge n. 76 del 2016) e sulla fecondazione assistita (legge n. 40 del 2004). Ed invero, poiché di recente, con la pronuncia n. 16601 del 2017 relativa all’ingresso in Italia di decisioni relative ai danni punitivi, vi è stato un distacco rispetto a tale orientamento, la prima sezione ha ritenuto di chiedere al primo presidente di assegnare la causa alle Sezioni Unite. 

Nessun commento

Aggiungi un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *