Orario di lavoro: Bruxelles pubblica i nuovi orientamenti

Uno strumento utile per autorità nazionali, cittadini e imprese che potranno individuare i propri diritti e i propri obblighi con chiarezza. In questa direzione, la Commissione europea ha aggiornato la Comunicazione interpretativa sulla direttiva 2003/88/CE su taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (recepita in Italia con Dlgs n.66/2003, modificato dal n. 213/2004), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 23 marzo (serie C 109, orario del lavoro). L’obiettivo è dare conto dell’incidenza delle più recenti sentenze adottate dalla Corte di giustizia dell’Unione europea per chiarire la portata di diverse disposizioni della direttiva che si propone di assicurare prescrizioni minime in materia di salute e di sicurezza per l’organizzazione del lavoro. La prima Comunicazione interpretativa risale al 2017 e, alla luce dell’adozione di ben 30 nuove sentenze, la Commissione ha ritenuto indispensabile procedere a un aggiornamento tenendo conto delle modifiche nell’organizzazione del lavoro, anche in ragione delle conseguenze determinate della digitalizzazione sull’economia e le società dell’Unione europea. Senza dimenticare, il dirompente impatto, almeno iniziale, dovuto al telelavoro imposto dalla pandemia. Il testo si sofferma sull’impatto delle sentenze sul campo di applicazione della direttiva, sulle definizioni di orario di lavoro e periodo di riposo, sulle questioni legate al lavoro notturno, sulla durata settimanale del lavoro. Spazio anche alla questione delle ferie annuali retribuite, all’incidenza sul periodo di ferie nel caso di sopraggiunta malattia, alle problematiche legate al lavoro notturno e al lavoro a turno. La parte finale della Comunicazione è rivolta alle deroghe all’applicazione della direttiva. La Commissione, inoltre, ha ricordato che nell’applicazione della direttiva va tenuto conto che i diritti in essa riconosciuti sono anche previsti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, con la conseguenza che, in base all’articolo 52 della Carta, “Eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui”.

Nessun commento

Aggiungi un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *