Periodi di detenzione scontati in uno Stato UE e scarcerazione anticipata: interviene la Cassazione – Time spent in custody in a member State and early release in a judgment of the Court of Cassation

La Corte di Cassazione, prima sezione penale, con sentenza n. 33719, depositata il 19 luglio (33719:18), è intervenuta a chiarire le modalità di calcolo dei periodi di detenzione già scontati in un Paese membro dell’Unione europea, cogliendo l’occasione per precisare anche la corretta interpretazione di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.

Il ricorso era stato presentato da un uomo il quale sosteneva che il magistrato di sorveglianza non aveva considerato, nel decidere sulla liberazione anticipata, il periodo di detenzione subito all’estero perché, ad avviso del magistrato, in base all’articolo 9 della Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate, l’esecuzione della condanna deve essere regolata dalla legge dello Stato di esecuzione che è l’unico competente a decidere sul punto. 

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Prima di tutto, la Corte ha precisato che in favore del detenuto, per accertare la partecipazione alla rieducazione, vanno considerati anche i periodi di detenzione espiati in uno Stato membro dell’Unione europea “per fatti giudicati in quel Paese, quando l’espiazione sia poi completata nello Stato italiano”. La decisione quadro 2008/909/GAI del 27 novembre 2008 sull’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea (attuata con Dlgs n. 161/2010) prevede, come regola generale, che l’esecuzione di una condanna sia disciplinata dal diritto dello Stato membro di esecuzione, con la valutazione di un’eventuale liberazione anticipata o condizionale, deducendo integralmente il periodo di detenzione già scontato in un altro Stato membro. La Suprema Corte ritiene, così, che il Tribunale di sorveglianza non abbia correttamente interpretato il contenuto della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea C-554/2014 nella quale Lussemburgo si è limitata a stabilire che “non si può ottenere nello Stato di esecuzione il beneficio penitenziario, che non sia già stato goduto nello Stato membro di emissione (cioè di condanna), in relazione a periodi di detenzione ivi espiati”. Un principio – osserva la Suprema Corte – che non può essere esteso al caso in esame relativo alla liberazione anticipata. Così, la Cassazione ha annullato con rinvio l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza, chiedendo il calcolo dei periodi di detenzione già scontati nello Stato di emissione (in questo caso la Spagna).

1 Risposta
  • Virginia
    febbraio 23, 2023

    Buongiorno richiedo una opinione circa il caso di un cittadino italiano dominicano che ha chiesto il trasferimento in rep. Dominicana in modo da terminare la condanna italiana vicino hai familiari. I Come citato il detenuto é sottomesso alle leggi del paese que dovra eseguire la condanna pertanto ove non presente il beneficio della liberazione anticipata il cjttadino italiano con sentenza italiana da eseguire all’estero avrebbe una discriminazione a non poter accedere a questo beneficio solo per avvicinarsi alla famiglia. L’articolo 54 indica que il beneficio viene concesso per il comportamento del detenuto e non per il luogo di esecuzione della condanna.
    Spero che qualcuno mi possa dare indicazioni.

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